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Titolo I - Beni culturaliCapo I - Oggetto della tutelaSezione I - Tipologia dei beniArt. 1. Oggetto della disciplina Art. 2. Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): 3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale. 4. Sono beni archivistici: 5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d). 6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Art. 3 Categorie speciali di beni culturali Art. 4. Nuove categorie di beni culturali Sezione II - IndividuazioneArt. 5 . Beni di enti pubblici e privati 2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco. 3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla regione competente. 4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo. 5. I beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2. Art. 6. Dichiarazione 2. Il Ministero dichiara altresì l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c). 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall’articolo 10. 4. La regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. Art. 7. Procedimento di dichiarazione 2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione, risultante dall’atto di iniziativa o dalla proposta, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. 3. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune interessato. 4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 6, comma 4. Art. 8. Notificazione della dichiarazione 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell’articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero. Art. 9 Accertamento dell'esistenza di beni archivistici 2. Il soprintendente archivistico accerta d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico. Sezione III - Disposizioni generali e transitorieArt. 10 Ambito di applicazione a) alle cose e ai beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo; 2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell’articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’articolo 6. Art. 11. Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali Art. 12. Regolamento 2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo. 3. In questo Titolo si intende per “regolamento” il provvedimento emanato a norma del comma 1. Art. 13. Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente 2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1. 3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell’articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia. Art. 14. Raccolte ex-fidecommissarie Art. 15. Vigilanza e cooperazione 2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni. 3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì all’impostazione e alla definizione delle modalità d’attuazione, anche in collaborazione con le Università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro. Art. 16. Catalogazione 2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali. 3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l’elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali. 4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell’articolo 6 e gli elenchi previsti dall’articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza . Art. 17. Funzione consultiva 2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Art. 18. Provvedimenti legislativi particolari Art. 19. Beni culturali di interesse religioso 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Art. 20. Convenzioni internazionali |
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