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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

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Titolo II - Beni paesaggistici e ambientali


Capo I - Individuazione


Art. 138. Beni ambientali
1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione:
a) i beni e le aree indicati all’articolo 139 individuati a norma degli articoli 140, 141, 142, 143 e 144;
b) i beni e le aree indicati all’articolo 146.

Art. 139. Beni soggetti a tutela
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:


a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 140. Elenchi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna provincia con provvedimento regionale.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.

4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.

5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti i comuni interessati della provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.

6. Dell’avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 141. Approvazione dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1.  Entro tre mesi dalla pubblicazione dell’elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica.

2. La regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, approva l’elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.

Art. 142. Pubblicità dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. L’elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell’elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

Art. 143. Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Sulla base dell’elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 139, la regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il comune con le modalità previste all’articolo 142, comma 2.

Art. 144. Integrazione degli elenchi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)
1.  Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all’articolo 139, su proposta del soprintendente competente.

2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla pubblicazione a norma dell’articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto dall’articolo 140, comma 6.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.

4. L’integrazione dell’elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali eambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.

Art. 145. Revoca o modifica degli elenchi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all’articolo 139 approvati dal Ministero prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall’articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

Art. 146. Beni tutelati per legge
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall’articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all’articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

Art. 147. Censimento e catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)
1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all’identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d’intesa con la Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e interscambiabili.

Art. 148. Convenzioni internazionali
1. L’attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle Convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (in Gazzetta Ufficiale, 27 dicembre 1999, n. 302)

NAVIGAZIONE
1. Titolo I - Beni culturali. Capo I - Oggetto della tutela
2. Capo II - Conservazione
3. Capo III - Circolazione in ambito nazionale
4. Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
5. Capo V - Ritrovamenti e scoperte
6. Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
7. Capo VII - Sanzioni
8. Titolo II - Beni paesaggistici e ambientali. Capo I - Individuazione
9. Capo II - Gestione dei beni
10. Capo III - Sanzioni penali e amministrative
11. Allegato A

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