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Capo V - Ritrovamenti e scoperteArt. 85. Ricerca di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43) 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato. 2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo decreto ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato. Art. 86. Concessione di ricerca 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere. 3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata. 4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero. 5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 6. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. Art. 87. Scoperta fortuita 2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente. 4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. Art. 88. Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati Art. 89. Premio per i ritrovamenti 2. Qualora il proprietario dell’immobile abbia ottenutola concessione prevista dall’articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. Art. 90. Determinazione del premio 2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. |
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