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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

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Capo V - Ritrovamenti e scoperte


Art. 85. Ricerca di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.

2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo decreto ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Art. 86. Concessione di ricerca
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)
1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o privati l’esecuzione di ricerche e di opere indicate nell’articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.

3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

6. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

Art. 87. Scoperta fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.

4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Art. 88. Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)
1. I beni indicati nell’articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.

Art. 89. Premio per i ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario indicato nell’articolo 86;
c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall’articolo 87.

2. Qualora il proprietario dell’immobile abbia ottenutola concessione prevista dall’articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.

Art. 90. Determinazione del premio
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell’articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente.

2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (in Gazzetta Ufficiale, 27 dicembre 1999, n. 302)

NAVIGAZIONE
1. Titolo I - Beni culturali. Capo I - Oggetto della tutela
2. Capo II - Conservazione
3. Capo III - Circolazione in ambito nazionale
4. Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
5. Capo V - Ritrovamenti e scoperte
6. Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
7. Capo VII - Sanzioni
8. Titolo II - Beni paesaggistici e ambientali. Capo I - Individuazione
9. Capo II - Gestione dei beni
10. Capo III - Sanzioni penali e amministrative
11. Allegato A

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