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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

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Allegato A


(Previsto dagli articoli 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):


1) 0 (zero)
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi

2) 27.067.800
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate

3) 54.135.600
4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 90.226.000
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti

5) 270.678.000
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (in Gazzetta Ufficiale, 27 dicembre 1999, n. 302)

NAVIGAZIONE
1. Titolo I - Beni culturali. Capo I - Oggetto della tutela
2. Capo II - Conservazione
3. Capo III - Circolazione in ambito nazionale
4. Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
5. Capo V - Ritrovamenti e scoperte
6. Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
7. Capo VII - Sanzioni
8. Titolo II - Beni paesaggistici e ambientali. Capo I - Individuazione
9. Capo II - Gestione dei beni
10. Capo III - Sanzioni penali e amministrative
11. Allegato A

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