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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

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Capo VII - Sanzioni


Sezione I - Sanzioni penali


Art. 118. Opere illecite
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell’articolo 6;

b) chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l’autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 6;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo 2, comma 1, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell’articolo 28.

Art. 119. Uso illecito
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Art. 120. Collocazione e rimozione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16 )
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all’articolo 5.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell’articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.

Art. 121. Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell’articolo 49, comma 1.

2. L’inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell’articolo 49, comma 3 è punita a norma dell’articolo 129.

Art. 122. Violazioni in materia di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)
1. E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell’articolo 55;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 60, comma 1.


Art. 123. Esportazione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.

Art. 124. Violazioni in materia di ricerche archeologiche
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 20)
1. E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da £ 600.000 a £ 6.000.000:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a) senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 87, comma 1 i beni indicati nell’articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Art. 125. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell’articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 86.

Art. 126. Collaborazione per il recupero di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.

Art. 127. Contraffazione di opere d’arte
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)

E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.


2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 128. Casi di non punibilità
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni dell’articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.

Art. 129. Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall’art. 650 del codice penale.

Sezione II - Sanzioni amministrative

Art. 130. Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all’articolo 5 che non presentano o non aggiornano l’elenco descrittivo dei beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.

2. Il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All’esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 131. Ordine di reintegrazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione .

2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.

3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.

Art. 132. Danno ai beni culturali ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Le misure previste nell’articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all’articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

Art. 133. Violazioni in materia di affissione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.

2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.

3. Nei confronti di coloro che, senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 134. Perdita di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Art. 135. Atti giuridici illegittimi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41)
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli.

2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.

Art. 136. Omessa esibizione di documenti per l’esportazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all’estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati dall’attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire 150.000 a lire 900.000.

Art. 137. Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea a norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (in Gazzetta Ufficiale, 27 dicembre 1999, n. 302)

NAVIGAZIONE
1. Titolo I - Beni culturali. Capo I - Oggetto della tutela
2. Capo II - Conservazione
3. Capo III - Circolazione in ambito nazionale
4. Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
5. Capo V - Ritrovamenti e scoperte
6. Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
7. Capo VII - Sanzioni
8. Titolo II - Beni paesaggistici e ambientali. Capo I - Individuazione
9. Capo II - Gestione dei beni
10. Capo III - Sanzioni penali e amministrative
11. Allegato A

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