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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

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Capo III - Circolazione in ambito nazionale


Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione


Art. 54. Beni del demanio storico, artistico e archivistico
(Codice civile, artt. 822 e 824)
1. I beni culturali indicati nell’articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 55. Alienazioni soggette ad autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)
1. E’ soggetta ad autorizzazione del Ministero l’alienazione:
a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;
b) dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;
c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2, o di parti di esse.

2. Il Ministero può autorizzare l’alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

3. E’ altresì soggetta ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.

4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

Art. 56. Autorizzazione alla permuta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all’articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.

2. Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.

Art. 57. Altri casi di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)
1. Le disposizioni dell’articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.

2. Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 58. Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.

4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente;
b) i dati identificativi dei beni alienati;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’alienazione;
e) l’indicazione del domicilio in Italia dell’alienante e dell’acquirente ai fini delle comunicazioni previste dagli articoli 5 e 7.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II - Prelazione

Art. 59. Diritto di prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal Ministero.

3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dall’alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 60. Condizioni della prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)
1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 58.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione.

3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione è inefficace ed all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 61. Esercizio della prelazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale, ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e il prezzo.

2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell’ente richiedente.

Sezione III - Commercio

Art. 62. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10)
1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell’allegato A di questo testo unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall’articolo 132 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall’articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della regione.

3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Art. 63. Attestati di autenticità e di provenienza
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)
1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha l’obbligo di porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione.

2. All’atto della vendita i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

Art. 64. Commercio di documenti
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3 , 4 e 5)
1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l’elenco dei beni archivistici posti in vendita.

2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell’articolo 6, comma 2.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (in Gazzetta Ufficiale, 27 dicembre 1999, n. 302)

NAVIGAZIONE
1. Titolo I - Beni culturali. Capo I - Oggetto della tutela
2. Capo II - Conservazione
3. Capo III - Circolazione in ambito nazionale
4. Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
5. Capo V - Ritrovamenti e scoperte
6. Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
7. Capo VII - Sanzioni
8. Titolo II - Beni paesaggistici e ambientali. Capo I - Individuazione
9. Capo II - Gestione dei beni
10. Capo III - Sanzioni penali e amministrative
11. Allegato A

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