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Capo III - Circolazione in ambito nazionaleSezione I - Alienazione e altri modi di trasmissioneArt. 54. Beni del demanio storico, artistico e archivistico (Codice civile, artt. 822 e 824) 1. I beni culturali indicati nell’articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Art. 55. Alienazioni soggette ad autorizzazione 2. Il Ministero può autorizzare l’alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 3. E’ altresì soggetta ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni. 4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili. Art. 56. Autorizzazione alla permuta 2. Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni. Art. 57. Altri casi di alienazione 2. Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. Art. 58. Denuncia 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: 3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene. 4. La denuncia contiene: 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. Sezione II - PrelazioneArt. 59. Diritto di prelazione 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal Ministero. 3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dall’alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante. 4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. 5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. Art. 60. Condizioni della prelazione 2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione. 3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione è inefficace ed all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. 4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto. Art. 61. Esercizio della prelazione 2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante. 3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell’ente richiedente. Sezione III - CommercioArt. 62. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro 2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall’articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della regione. 3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. Art. 63. Attestati di autenticità e di provenienza 2. All’atto della vendita i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma. Art. 64. Commercio di documenti 2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell’articolo 6, comma 2. |
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