Inquadramento giuridico della professione di Architetto secondo la normativa italiana L’attività di Architetto è un’attività libero professionale, inquadrata come attività di lavoro autonomo di cui all' art. 2222 del Codice Civile, che disciplina la fattispecie del contratto d'opera – contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera di natura intellettuale o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. L’art. 2229 del Codice Civile disciplina il contratto d'opera intellettuale. L’architetto deve eseguire personalmente l'incarico assunto, ma può valersi sotto la propria responsabilità, di sostituti ed ausiliari, quando tale collaborazione è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della professione: la qualifica e l’idoneità del professionista è essenziale e l'eventuale errore è un vizio di conoscenza idoneo a determinare l'annullamento del contratto. La professione dell’architetto è infatti una professione protetta, per l'esercizio della quale la legge prevede l'iscrizione in un apposito albo, la cui tenuta è demandata all’Ordine Professionale sotto la vigilanza dello Stato (ai sensi del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382 – "norme sui Consigli degli ordini e sulle Commissioni centrali professionali"): l’esercizio della professione da parte del soggetto non iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione (art. 2231 del Codice Civile).Determinazione del compenso L' articolo 2233 del Codice Civile stabilisce che qualora la misura del compenso non sia convenuta tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, viene determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene: la misura del compenso deve essere in ogni caso adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.Recesso dal contratto L’articolo 2237 del Codice Civile stabilisce che il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta: il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, con il diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente: tale recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. |
autore: Andrea Visconti |
pubblicato il : 18-10-2001 |
Inquadramento giuridico, tecnico e previdenziale della libera professione di Architetto secondo l'attuale normativa vigente in italia. |
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