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Inquadramento della professione

autore: Andrea Visconti [email: visconti@litefarm.com]
pubblicato il : 18-10-2001
Inquadramento giuridico, tecnico e previdenziale della libera professione di Architetto secondo l'attuale normativa vigente in italia.

Inquadramento giuridico della professione di Architetto secondo la normativa italiana


L’attività di Architetto è un’attività libero professionale, inquadrata come attività di lavoro autonomo di cui all' art. 2222 del Codice Civile, che disciplina la fattispecie del contratto d'opera – contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera di natura intellettuale o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. L’art. 2229 del Codice Civile disciplina il contratto d'opera intellettuale.
L’architetto deve eseguire personalmente l'incarico assunto, ma può valersi sotto la propria responsabilità, di sostituti ed ausiliari, quando tale collaborazione è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della professione: la qualifica e l’idoneità del professionista è essenziale e l'eventuale errore è un vizio di conoscenza idoneo a determinare l'annullamento del contratto.
La professione dell’architetto è infatti una professione protetta, per l'esercizio della quale la legge prevede l'iscrizione in un apposito albo, la cui tenuta è demandata all’Ordine Professionale sotto la vigilanza dello Stato (ai sensi del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382 – "norme sui Consigli degli ordini e sulle Commissioni centrali professionali"): l’esercizio della professione da parte del soggetto non iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione (art. 2231 del Codice Civile).

Determinazione del compenso


L' articolo 2233 del Codice Civile stabilisce che qualora la misura del compenso non sia convenuta tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, viene determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene: la misura del compenso deve essere in ogni caso adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

Recesso dal contratto


L’articolo 2237 del Codice Civile stabilisce che il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta: il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, con il diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente: tale recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Inquadramento tecnico della professione di Architetto secondo la normativa italiana


Il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 “Regolamento per le professioni d'ingegnere e architetto” stabilisce che sono comuni alla professione di ingegnere ed a quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino degli edifici d'interesse storico e artistico (cfr: Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) sono di spettanza della professione di architetto, mentre la parte tecnica di tali opere può essere compiuta sia dall'architetto che dall'ingegnere.
Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 546/92 “Disposizioni sul processo tributario”, gli architetti iscritti all'Albo professionale sono abilitati all'assistenza fiscale dinnanzi alle commissioni tributarie per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
Gli iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti impiegati in una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto concerne l'eventuale esercizio della libera professione, previo rilascio di apposita autorizzazione.
Non è consentito l'esercizio della libera professione, agli impiegati dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni per i quali a norma di leggi e regolamenti a loro applicabili è prevista incompatibilità tra tali due attività.

Inquadramento previdenziale della professione di Architetto secondo la normativa italiana


Regola generale


Gli architetti iscritti all’albo professionale sono assoggettati esclusivamente alla contribuzione prevista dalla Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, cui devono obbligatoriamente iscriversi, tranne che nel caso in cui siano lavoratori dipendenti o pensionati: non sono previste altre forme di contribuzione obbligatoria.

Architetti lavoratori dipendenti o pensionati


Gli architetti lavoratori dipendenti o pensionati hanno facoltà di non iscriversi alla propria cassa di previdenza: in tal caso, sono assoggettati al contributo del 10% della gestione separata INPS, con facoltà di addebitare in fattura ai clienti una quota pari al 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale. Essi hanno comunque l’obbligo di versare il contributo integrativo del 2% alla Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

Il Contributo integrativo del 2%


Il D.Lgs. 103/1996 ha introdotto per i liberi professionisti con cassa previdenziale un contributo integrativo che va addebitato in fattura ai clienti: esso è pari al 2% del fatturato lordo.


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