Inquadramento tecnico della professione di Architetto secondo la normativa italiana Il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 “Regolamento per le professioni d'ingegnere e architetto” stabilisce che sono comuni alla professione di ingegnere ed a quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino degli edifici d'interesse storico e artistico (cfr: Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) sono di spettanza della professione di architetto, mentre la parte tecnica di tali opere può essere compiuta sia dall'architetto che dall'ingegnere. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 546/92 “Disposizioni sul processo tributario”, gli architetti iscritti all'Albo professionale sono abilitati all'assistenza fiscale dinnanzi alle commissioni tributarie per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Gli iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti impiegati in una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto concerne l'eventuale esercizio della libera professione, previo rilascio di apposita autorizzazione. Non è consentito l'esercizio della libera professione, agli impiegati dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni per i quali a norma di leggi e regolamenti a loro applicabili è prevista incompatibilità tra tali due attività. |
autore: Andrea Visconti |
pubblicato il : 18-10-2001 |
Inquadramento giuridico, tecnico e previdenziale della libera professione di Architetto secondo l'attuale normativa vigente in italia. |
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