Inquadramento previdenziale della professione di Architetto secondo la normativa italiana
Regola generale Gli architetti iscritti all’albo professionale sono assoggettati esclusivamente alla contribuzione prevista dalla Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, cui devono obbligatoriamente iscriversi, tranne che nel caso in cui siano lavoratori dipendenti o pensionati: non sono previste altre forme di contribuzione obbligatoria.Architetti lavoratori dipendenti o pensionati Gli architetti lavoratori dipendenti o pensionati hanno facoltà di non iscriversi alla propria cassa di previdenza: in tal caso, sono assoggettati al contributo del 10% della gestione separata INPS, con facoltà di addebitare in fattura ai clienti una quota pari al 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale. Essi hanno comunque l’obbligo di versare il contributo integrativo del 2% alla Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.Il Contributo integrativo del 2% Il D.Lgs. 103/1996 ha introdotto per i liberi professionisti con cassa previdenziale un contributo integrativo che va addebitato in fattura ai clienti: esso è pari al 2% del fatturato lordo. |
autore: Andrea Visconti |
pubblicato il : 18-10-2001 |
Inquadramento giuridico, tecnico e previdenziale della libera professione di Architetto secondo l'attuale normativa vigente in italia. |
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