logo Buildlab.com

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

pagina 2 di 11 [ printer friendly stampa ... ]

Capo II - Conservazione


Sezione I- Controlli


Art. 21. Obblighi di conservazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38,lett. g e 42, comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)
1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero.

2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l’autorizzazione prescritta al comma 1.

4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.

Art. 22. Collocazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)
1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l’autorizzazione del Ministero.

2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall’articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.

3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell’articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.

Art. 23. Approvazione dei progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l’autorizzazione prevista all’articolo 21.

Art. 24. Interventi di edilizia
(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)
1. L’approvazione prevista dall’articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dallapresentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.

Art. 25. Conferenza di servizi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis,14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17)
1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.

2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, n. 377, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. L’amministrazione che provvede all’esecuzione dei lavori informa il Ministero dell’adempimento delle condizioni dell’approvazione.

Art. 26. Valutazione di impatto ambientale
(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)
1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima.

2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell’ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.

3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l’approvazione, tali da porre in pericolo l’integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.

Art. 27. Lavori provvisori urgenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)
1.Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.

Art. 28. Sospensione dei lavori
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 20)

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23 e 27 ovvero condotti in difformità dall’approvazionerilasciata a norma dell’articolo 26.

2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell’articolo 6.

3. Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l’ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 29. Vigilanza sui beni culturali
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. I beni culturali di proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.

2. Per l’applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.

Art. 30. Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 artt. 23, 24, 25, 27, 32; d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant’anni dopo l’anno dinascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio.

2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Art. 31. Archivi storici di organi costituzionali
(Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell’articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

Art. 32. Ispezione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 9; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i)
1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Art. 33 Controllo sui beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla regione competente per territorio. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Sezione II - Restauro ed altri interventi

Art. 34. Definizione di restauro
1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

Art. 35. Autorizzazione e approvazione del restauro
1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.

2. Con l’approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Art. 36. Procedure urbanistiche semplificate
1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all’incidenza dell’intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell’articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al comune interessato.

Art. 37. Misure conservative
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
1. Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.

2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall’articolo 41, comma 2.

Art. 38. Procedura di esecuzione
(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)
1. Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.

2. La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.

Art. 39. Provvedimenti in materia di beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1, lettera d) del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 40. Obblighi di conservazione degli archivi
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a)
1. Gli enti pubblici hanno l’obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.

2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico.

3. I soprintendenti archivistici vigilano sull’osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.

Art. 41. Intervento finanziario dello Stato
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)
1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l’esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

2. Per gli interventi disposti a norma dell’articolo 37 l’onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall’articolo 40.

4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 6.

Art. 42. Erogazione del contributo
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.

2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.

Art. 43. Contributo in conto interessi
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)

1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell’articolo 23.

2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo in misura non superiore al cinquanta per cento dell’ammontare degli interessi risultanti dal piano diammortamento del mutuo e, comunque, nella misura massima di sei punti percentuali del tasso applicato sull’operazione. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

Art. 44. Oneri a carico del proprietario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)
1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l’articolo 41, comma 2, l’ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario.

2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 45. Apertura al pubblico degli immobili restaurati
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2)
1. Gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

Art. 46. Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)
1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l’amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l’amministrazione interessata, la progettazione e l’esecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta dall’amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.

2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l’ente interessato.

3. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune interessato.

4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 47. Custodia coattiva
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.

Art. 48. Deposito negli archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, artt. 34 e 39)
1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato.

2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell’ente.

Sezione III - Altre forme di protezione

Art. 49. Prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)
1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. L’esercizio di tale facoltà è indipendente dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è eseguita con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la comunicazione personale l’amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari.

4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell’articolo 7, comma 3.

Art. 50. Manifesti e cartelli pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23)

1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità,salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Art. 51. Distacco di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)
1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l’autorizzazione dal soprintendente.

Art. 52. Studi d'artista
(Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15 )
1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d’artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l’inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d’uso.

2. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli studi d’artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.

Art. 53. Esercizio del commercio in aree di valore culturale
(Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13)
1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l’esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell’articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (in Gazzetta Ufficiale, 27 dicembre 1999, n. 302)

NAVIGAZIONE
1. Titolo I - Beni culturali. Capo I - Oggetto della tutela
2. Capo II - Conservazione
3. Capo III - Circolazione in ambito nazionale
4. Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
5. Capo V - Ritrovamenti e scoperte
6. Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
7. Capo VII - Sanzioni
8. Titolo II - Beni paesaggistici e ambientali. Capo I - Individuazione
9. Capo II - Gestione dei beni
10. Capo III - Sanzioni penali e amministrative
11. Allegato A

ARTICOLI CORRELATI
Inquadramento della professione [18-10-2001]
Inquadramento giuridico, tecnico e previdenziale della libera professione di Architetto secondo l'attuale normativa vigente in italia.



<< 1. Titolo I - Beni culturali. Capo I - Oggetto della tutela 2. Capo II - Conservazione 3. Capo III - Circolazione in ambito nazionale >>
Tutto il materiale in questo sito è copyright © Franco Ponticelli E' vietata la riproduzione anche parziale. Buildlab.com e Franco Ponticelli non sono collegati ai siti recensiti e non sono responsabili del loro contenuto. Tutti i marchi e i loghi citati sono proprietà dei rispettivi proprietari.