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Capo II - ConservazioneSezione I- ControlliArt. 21. Obblighi di conservazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38,lett. g e 42, comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a) 1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero. 2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. 3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l’autorizzazione prescritta al comma 1. 4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente. 5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico. Art. 22. Collocazione 2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall’articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza. 3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell’articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato. Art. 23. Approvazione dei progetti di opere 1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione. 2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l’autorizzazione prevista all’articolo 21. Art. 24. Interventi di edilizia 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione. 3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte. Art. 25. Conferenza di servizi 2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, n. 377, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 3. L’amministrazione che provvede all’esecuzione dei lavori informa il Ministero dell’adempimento delle condizioni dell’approvazione. Art. 26. Valutazione di impatto ambientale 2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell’ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. 3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l’approvazione, tali da porre in pericolo l’integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori. Art. 27. Lavori provvisori urgenti Art. 28. Sospensione dei lavori 1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23 e 27 ovvero condotti in difformità dall’approvazionerilasciata a norma dell’articolo 26. 2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell’articolo 6. 3. Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l’ordine di sospensione si intende revocato. Art. 29. Vigilanza sui beni culturali 2. Per l’applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese. Art. 30. Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato 2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento. 3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. Art. 31. Archivi storici di organi costituzionali 2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. 3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell’articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265. Art. 32. Ispezione Art. 33 Controllo sui beni librari Sezione II - Restauro ed altri interventiArt. 34. Definizione di restauro Art. 35. Autorizzazione e approvazione del restauro 2. Con l’approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. Art. 36. Procedure urbanistiche semplificate Art. 37. Misure conservative 2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall’articolo 41, comma 2. Art. 38. Procedura di esecuzione 2. La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. 3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. 4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta. 6. In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative. Art. 39. Provvedimenti in materia di beni librari Art. 40. Obblighi di conservazione degli archivi 2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico. 3. I soprintendenti archivistici vigilano sull’osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2. Art. 41. Intervento finanziario dello Stato 2. Per gli interventi disposti a norma dell’articolo 37 l’onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall’articolo 40. 4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 6. Art. 42. Erogazione del contributo 2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici. Art. 43. Contributo in conto interessi 1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell’articolo 23. 2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo in misura non superiore al cinquanta per cento dell’ammontare degli interessi risultanti dal piano diammortamento del mutuo e, comunque, nella misura massima di sei punti percentuali del tasso applicato sull’operazione. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. 3. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. Art. 44. Oneri a carico del proprietario 2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia. Art. 45. Apertura al pubblico degli immobili restaurati 2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Art. 46. Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione 2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l’ente interessato. 3. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune interessato. 4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Art. 47. Custodia coattiva Art. 48. Deposito negli archivi di Stato 2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell’ente. Sezione III - Altre forme di protezioneArt. 49. Prescrizioni di tutela indiretta 2. L’esercizio di tale facoltà è indipendente dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici. 3. La comunicazione di avvio del procedimento è eseguita con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la comunicazione personale l’amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari. 4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell’articolo 7, comma 3. Art. 50. Manifesti e cartelli pubblicitari 1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili. 2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità,salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela. Art. 51. Distacco di beni culturali Art. 52. Studi d'artista 2. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli studi d’artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario. Art. 53. Esercizio del commercio in aree di valore culturale 2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell’articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. |
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