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Capo IV - Circolazione in ambito internazionaleSezione I - Uscita e ingresso nel territorio nazionaleArt. 65. Divieto di uscita dal territorio nazionale (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art.1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487) 1. È vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l’uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell’articolo 2 e di quelli indicati nell’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 9. 2. E' comunque vietata l'uscita: Art. 66. Attestato di libera circolazione 2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio dell’amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell’attestato di libera circolazione. 3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di libera circolazione. 4. L’attestato di libera circolazione è rilasciato dall’ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. 5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 6. L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali: 7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall’articolo 6. 8. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l’ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. 9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c). Art. 67. Ricorso 2. Copia del ricorso è contestualmente inviata all’ufficio di esportazione interessato. 3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l’ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l’attestato di libera circolazione. Art. 68. Acquisto coattivo 2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia. Art. 69. Uscita temporanea 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall’articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza. 2. Non possono comunque uscire: 3. Al fine dell’uscita disciplinata dal comma 1, l’interessato chiede l’assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all’estero. 4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall’uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell’interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra. 5. L'assenso è sempre subordinato all’assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero. 6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero, o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. 7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. L’uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. 9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2. Art. 70. Ingresso nel territorio nazionale 2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento. 3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione. Sezione II - Esportazione dal territorio dell’Unione europeaArt. 71. Denominazioni Art. 72. Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea 2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l’attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi. 3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A di questo testo unico, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all’assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4. 4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell’articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima. 5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione. Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europeaArt. 73. Restituzione 2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209. 3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: a) beni indicati nell’allegato A; 4. È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea. 5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell’articolo 69, comma 4. 6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. Art. 74. Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero: Art. 75. Azione di restituzione 2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. 3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve contenere: 4. L’atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. 5. Il Ministero notifica immediatamente l’intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri. Art. 76. Prescrizione dell’azione 2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. 3. L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’articolo 73, comma 3, lettere b) e c). Art. 77. Indennizzo 2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell’illecita circolazione residente in Italia. Art. 78. Pagamento dell’indennizzo 2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all’uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso. 3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Art. 79. Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti 1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 74, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione. Art. 80. Azione di restituzione a favore dell’Italia 2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato. Art. 81. Destinazione del bene restituito 2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. 3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità. 4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio dell’amministrazione centrale, sentiti il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno. Art. 82. Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale 2. Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo, nonché sull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento. Art. 83. Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti 2. Con il regolamento previsto dall’articolo 12 sono determinate le modalità di attuazione della banca dati. Art. 84. Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea |
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