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Ordini e Collegi Professionali

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Capo V. Disposizioni finali


Art. 23
Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del
Consiglio č convocata per ciascun ordine o collegio, nella cittą in cui č costituito l'albo, per la
quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.
Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del
Governo italiano l'assemblea č convocata per la prima domenica del secondo mese successivo
a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda
convocazione per la domenica seguente.
La presidenza dell'assemblea č assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra
quelli di maggiore anzianitą professionale.

Art. 24
Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio
nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal
Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla
Corte Suprema di cassazione.
La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.
Si osserva per la validitą delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25
Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:
a) il reclamo di cui all'art. 6 č deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;
b) si prescinde per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;
c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante
materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a
seguito di condanna penale.

Art. 26
Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e
la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (in Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98)

NAVIGAZIONE
1. Capo I. Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali
2. Capo II. Delle Commissioni Centrali
3. Capo III. Disposizioni comuni
4. Capo IV. Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore
5. Capo V. Disposizioni finali

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