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Ordini e Collegi Professionali

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Capo II. Delle Commissioni Centrali


Art. 10
Le Commissioni Centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di G. e G., e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commmissione Centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli, quando il numero dei Consigili stessi Ë inferiore a unidici.

Art. 11
Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto per ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parit di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la G. e G. e composta da cinque professionisti che, verifica l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministro.

Art. 12
Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere Nazionale la Commissione Centrale è eletta dall'Assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13
I Consigli devono essere convocati per le elezioni, nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione Centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione Centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione, si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni Centrali restano in carica tre anni.

Art. 14
I componenti delle Commissioni Centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richieste dal Ministro per la G. e G. - Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (in Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98)

NAVIGAZIONE
1. Capo I. Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali
2. Capo II. Delle Commissioni Centrali
3. Capo III. Disposizioni comuni
4. Capo IV. Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore
5. Capo V. Disposizioni finali

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