Capo IV. Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore
Art. 18
Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni
di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.Art. 19
Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e
dei procuratori.
Art. 20
L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere altresì affisso
nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea.
Art. 21
Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale
forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.
Art. 22
Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed
un segretario.
Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.