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Ordini e Collegi Professionali

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Capo III. Disposizioni comuni


Art. 15
I componenti del Consiglio o della Commissione Centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscenti. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione Centrale si svolgono nei consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione Centrale.

Art. 16
Per la validitą delle sedute del consiglio o della Commissione Centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Centrale, ne esercita le funzioni il consigliere pi anziano per iscrizioni nell'Albo.

Art. 17
Per l'adempimento delle funzioni indicate nelIart. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione Centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (in Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98)

NAVIGAZIONE
1. Capo I. Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali
2. Capo II. Delle Commissioni Centrali
3. Capo III. Disposizioni comuni
4. Capo IV. Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore
5. Capo V. Disposizioni finali

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