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Ordini e Collegi Professionali

autore: buildlab.com
pubblicato il : 18-10-2001
Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (in Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98)

Capo I. Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali


Art. 1
Le funzioni relative alla custodia dell Albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere Architetto, Chimico, Professionista in Economia e Commercio, Attuario, Agronomo, Ragioniere, Geometra, Perito Agrario e Perito Industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell' Ordine o Collegio a termini dell art. 1 del R. Decreto-legge 24 gennaio 1924 N. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell Albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non cinquecento; di nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento di quindici se superano i millecinquecento.

Art. 2
I componenti del Consiglio sono eletti dall' Assemblea degli iscritti nell' albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi . Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l' Assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio owero da un quarto del numero degil Iscrittl. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3
L' Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedentl a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo tenere luogo dell' avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblica almeno in un giornale per due volte consecutive. L'Avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazlone dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda nonchè il luogo, il giorno e l' ora per la eventuale votazione di ballottaggio. L' Assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4
Nell' Assemblea per l' elezione del Consiglio, un ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il rlsultato e ne d subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

Art. 5
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo, e tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione il maggiore di et.

Art. 6
Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo alla Commissione Centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio, e propone alla approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Collegio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo Decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'Albo.

Art. 8
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministero per la Grazia e Giustizia, sentito il parere della Commissione Centrale. Il Commissario ha facolt di nominare un Comitato di non meno di due e di non pi di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'Albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9
Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato, si applicano anche quando per qualsiasi motivo non sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

Capo II. Delle Commissioni Centrali


Art. 10
Le Commissioni Centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di G. e G., e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commmissione Centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli, quando il numero dei Consigili stessi Ë inferiore a unidici.

Art. 11
Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto per ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parit di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero per la G. e G. e composta da cinque professionisti che, verifica l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministro.

Art. 12
Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere Nazionale la Commissione Centrale è eletta dall'Assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13
I Consigli devono essere convocati per le elezioni, nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione Centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione Centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione, si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni Centrali restano in carica tre anni.

Art. 14
I componenti delle Commissioni Centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richieste dal Ministro per la G. e G. - Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento.

Capo III. Disposizioni comuni


Art. 15
I componenti del Consiglio o della Commissione Centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscenti. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione Centrale si svolgono nei consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione Centrale.

Art. 16
Per la validità delle sedute del consiglio o della Commissione Centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Centrale, ne esercita le funzioni il consigliere pi anziano per iscrizioni nell'Albo.

Art. 17
Per l'adempimento delle funzioni indicate nelIart. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione Centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Capo IV. Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore


Art. 18
Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni
di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19
Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e
dei procuratori.

Art. 20
L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere altresì affisso
nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea.

Art. 21
Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale
forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Art. 22
Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed
un segretario.
Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.

Capo V. Disposizioni finali


Art. 23
Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del
Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio, nella città in cui è costituito l'albo, per la
quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.
Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del
Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo
a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda
convocazione per la domenica seguente.
La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra
quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24
Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio
nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal
Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla
Corte Suprema di cassazione.
La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.
Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25
Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:
a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;
b) si prescinde per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;
c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante
materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a
seguito di condanna penale.

Art. 26
Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e
la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

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