Agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie
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Come poter aderire all’agevolazione:Comunicazione di inizio lavori Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle Imposte (ATTENZIONE in relazione alla graduale soppressione dei Centri di Servizio, le comunicazioni di inizio lavori andranno inviate al nuovo centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21, Cap 65100, a prescindere dalla residenza del contribuente: l’Agenzia delle Entrate assicura comunque che comunicazioni inviate per errore ad un Centro di Servizio soppresso saranno automaticamente indirizzate agli uffici competenti senza conseguenze per i contribuenti.) competente per territorio, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello, a cui debbono essere allegate: - la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia; - i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento); - la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici; - la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria; - la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario).Attenzione: in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Comunicazione alla ASL Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell'impresa che esegue i lavori deve essere inviata all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni: - generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; - natura dell'intervento da realizzare; - dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; - data di inizio dell'intervento di recupero. |
autore: Andrea Visconti |
pubblicato il : 6-2-2002 |
Panoramica sull'attuale normativa, comprensiva di chiarimenti e esemplificazioni per usufruire dell'agevolazione senza incorrere in sanzioni tributarie; richiamo delle principali novità e chiarimenti inseriti nella finanziaria 2002. |
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