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Agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie - parte II

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Sconto del 36% sulle ristrutturazioni edilizie


Ulteriori chiarimenti per le novità contenute nella finanziaria 2002

In data 4 febbraio 2002 è stata diramata la circolare n. 15/E datata 1 febbraio 2002 nella quale sono presenti alcune importanti considerazioni in merito alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni degli immobili.
Vengono qui di seguito elencate le principali novità in merito:

1. Limitazioni all’importi da detrarre: per quanto concerne la problematica delle spese di ristrutturazione iniziate prima del 2002, l’amministrazione finanziaria pone limiti più pesanti alla possibilità di detrazione. Infatti le spese sostenute nel 2002 sono detraibili solo se l’ammontare delle detrazioni fruite negli anni precedenti non superino il limite di Euro 77.468,53 (pari a L. 150.000.000.=). Ne consegue che bisogna preventivamente sommare tutte le spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo intervento e l’eventuale differenza è la somma massima detraibile per l’anno 2002.
un esempio pratico può essere molto più chiaro di tante parole:

spese sostenute nel 2000€ 33.569,70
Spese sostenute nel 2001€ 20.658,28
Spesa massima usufruibile nel 2002€ 23.240,55

Viene pertanto a cadere la possibilità di poter spendere nel 2002 tutto quello che era rimasto da spendere nei precedenti esercizi.
Per quanto concerne i lavori iniziati ex-novo nell’anno 2002 resta confermato che il suddetto limite non subisce limitazioni.

2. Lavori svolte dalle imprese: nella sfera delle imprese che hanno ristrutturato interi fabbricati composti da diverse unità immobiliari, nella circolare viene precisato che tali unità immobiliari non devono necessariamente essere cedute entro il 30 giugno 2003: ciascun acquirente può usufruire dell’agevolazione dal momento che è proprietario dell’immobile senza dover attendere che l’intera palazzina venga ceduta.
Si precisa inoltre che possono formare base per usufruire dell’agevolazione anche i lavori ultimati prima del 1° gennaio 2002 (a patto che l’inizio lavori sia avvenuto successivamente al 1 gennaio 1998. in questo caso “i relativi atti di vendita devono essere stipulati a partire dal 1 gennaio 2002” e i relativi pagamenti devono essere effettuati nel’anno 2002 e nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2003.
Si ricorda che le formalità da espletare sono le seguenti:

  • Pagamento effettuato tramite bonifico bancario

  • La dichiarazione di inizio lavori, che in questo caso va effettuata solo per comunicare all’Amministrazione Finanziaria la volontà di usufruire della detrazione, va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale si vuole usufruire della detrazione al Centro Operativo di Pescara.

  • Per quanto riguarda eventuali importi versati in acconto, questi possono rientrare nell’agevolazione a patto che si sia stipulato un preliminare di compravendita dell’immobile e che ne sia stata effettuata la registrazione presso l’ufficio delle Entrate competente. Dal compromesso deve comunque risultare il prezzo di vendita dell’immobile al fine di poter determinare l’importo della detrazione spettante.
    Da ultimo si ricorda che nella comunicazione da inviare al Centro di servizio devono essere indicati gli estremi dell’atto di compravendita.

autore: Andrea Visconti
pubblicato il : 21-2-2002
Recenti chiarimenti in merito al trattamento fiscale per l'anno 2002 sulle ristrutturazioni edilizie.

NAVIGAZIONE
1. Sconto del 36% sulle ristrutturazioni edilizie
2. Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002). Primi chiarimenti. Disposizioni varie.

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