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Agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie - parte II |
autore: Andrea Visconti [email:
visconti@litefarm.com] pubblicato il : 21-2-2002 |
Recenti chiarimenti in merito al trattamento fiscale per l'anno 2002 sulle ristrutturazioni edilizie. |
In data 4 febbraio 2002 è stata diramata la circolare n. 15/E datata 1 febbraio 2002 nella quale sono presenti alcune importanti considerazioni in merito alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni degli immobili.
Vengono qui di seguito elencate le principali novità in merito:
1. Limitazioni all’importi da detrarre: per quanto concerne la problematica delle spese di ristrutturazione iniziate prima del 2002, l’amministrazione finanziaria pone limiti più pesanti alla possibilità di detrazione. Infatti le spese sostenute nel 2002 sono detraibili solo se l’ammontare delle detrazioni fruite negli anni precedenti non superino il limite di Euro 77.468,53 (pari a L. 150.000.000.=). Ne consegue che bisogna preventivamente sommare tutte le spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo intervento e l’eventuale differenza è la somma massima detraibile per l’anno 2002.
un esempio pratico può essere molto più chiaro di tante parole:
spese sostenute nel 2000 | € 33.569,70 |
Spese sostenute nel 2001 | € 20.658,28 |
Spesa massima usufruibile nel 2002 | € 23.240,55 |
Viene pertanto a cadere la possibilità di poter spendere nel 2002 tutto quello che era rimasto da spendere nei precedenti esercizi.
Per quanto concerne i lavori iniziati ex-novo nell’anno 2002 resta confermato che il suddetto limite non subisce limitazioni.
2. Lavori svolte dalle imprese: nella sfera delle imprese che hanno ristrutturato interi fabbricati composti da diverse unità immobiliari, nella circolare viene precisato che tali unità immobiliari non devono necessariamente essere cedute entro il 30 giugno 2003: ciascun acquirente può usufruire dell’agevolazione dal momento che è proprietario dell’immobile senza dover attendere che l’intera palazzina venga ceduta.
Si precisa inoltre che possono formare base per usufruire dell’agevolazione anche i lavori ultimati prima del 1° gennaio 2002 (a patto che l’inizio lavori sia avvenuto successivamente al 1 gennaio 1998. in questo caso “i relativi atti di vendita devono essere stipulati a partire dal 1 gennaio 2002” e i relativi pagamenti devono essere effettuati nel’anno 2002 e nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2003.
Si ricorda che le formalità da espletare sono le seguenti:
Il comma in esame proroga al 31 dicembre 2002 il termine di vigenza dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, consistente nella detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La disposizione consente inoltre, a differenza di quanto stabilito dalla normativa revigente, per le spese sostenute fino all'anno 2001, che la detrazione spettante in relazione agli oneri sostenuti nel 2002 sia ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo, restando quindi preclusa la possibilita', consentita fino all'anno 2001, di optare per una ripartizione quinquennale dell'ammontare detraibile.
Con l'ultimo periodo del comma in esame si dispone che per i lavori realizzati nell'anno 2002, nel caso in cui gli stessi concretizzino la prosecuzione di interventi iniziati in data anteriore al 1 gennaio 2002, ai fini della determinazione dell'importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, pari a € 77.468,53 (pari a 150 milioni di Lit.) per unita' immobiliare, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. In sostanza le spese sostenute nel 2002 per lavori iniziati in precedenza danno diritto alla detrazione solo se gli ammontari delle detrazioni fruite negli anni precedenti, complessivamente considerati, non abbiano superato il limite di € 77.468,53 (pari a 150 milioni di Lit.) e comunque fino a concorrenza dello stesso limite da riferire a ciascun immobile. Per i lavori realizzati nell'anno 2002 e non costituenti prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti il limite annuo di € 77.468,53 (pari a 150 milioni di Lit.) non subisce invece limitazioni.
Spese sostenute nel 2001 | ||
Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002 |
2. Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001, e poi ancora nel 2002:
Spese sostenute nel 2000 | ||
Spese sostenute nel 2001 | ||
Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002 |
3. Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001, e poi ancora nel 2002:
Spese sostenute nel 2000 | ||
Spese sostenute nel 2001 | ||
Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002 |
4. Lavori iniziati nel 2002:
Spesa massima ammessa a fruire della detrazione |
5 Art. 9, comma 2: detrazione d'imposta per l'acquisto di immobili ristrutturati
La disposizione intende estendere il beneficio della detrazione d'imposta, previsto dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, in favore degli acquirenti e degli assegnatari di unita' abitative collocate in immobili ristrutturati da parte d'imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
La disposizione si applica a partire dal 1 gennaio 2002 alle seguenti condizioni:
1. l'acquisto o l'assegnazione dell'unita' abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2003;
2. l'unita' immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 457/78, riguardanti l'intero edificio;
3. i suddetti lavori devono essere eseguiti dall'impresa entro il 31 dicembre 2002. In mancanza di una preclusione ricavabile dalla lettura della norma, si ritiene che l'agevolazione possa spettare anche nell'ipotesi in cui i lavori di recupero siano stati ultimati prima del 1 gennaio 2002, sempreche' siano stati interamente realizzati successivamente al 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1998, che ha introdotto la detrazione d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero degliimmobili abitativi. Ovviamente i relativi atti di vendita devono essere stipulati a partire dal 1 gennaio 2002 ed i pagamenti effettuati nell'anno 2002 e nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2003.
4. In virtu' del disposto della norma la detrazione e' pari al 36 per cento di un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. La spesa su cui calcolare la detrazione non puo' comunque eccedere l'importo massimo di € 77.468,53 (pari a 150 milioni di Lit.).
Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione, si fa presente che i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario con le modalita' gia' chiarite con la circolare 57/E del 24 febbraio 1998.
Il pagamento mediante bonifico non e' necessario in relazione alla parte di prezzo che l'acquirente corrisponde subentrando, mediante accollo, nel contratto di mutuo stipulato dall'impresa.
Qualora, invece, l'acquirente contragga a nome proprio un mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile, sussiste l'obbligo di pagare mediante bonifico bancario, all'impresa o cooperativa cedente, la somma ottenuta dall'istituto mutuante.
Al fine di fruire della detrazione d'imposta l'acquirente deve trasmettere la comunicazione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si fruisce della detrazione, al Centro Operativo di Pescara,.
Cio' anche nell'ipotesi in cui il Centro di servizio territorialmente competente non sia ancora soppresso, ai sensi del provvedimento emanato dall'Agenzia delle entrate il 28 dicembre 2001.
Nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2002 e seguenti saranno previsti appositi campi idonei all'identificazione del tipo di agevolazione e dell'impresa o cooperativa cedente. Cio' anche al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria di attivare, in collaborazione con le amministrazioni comunali, i necessari controlli sulla effettiva riconducibilita' degli interventi di recupero effettuati alle categorie del restauro e risanamento conservativo o della ristrutturazione edilizia.
E' possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un compromesso di vendita degli immobili e che ne sia stata effettuata la registrazione presso l'ufficio delle entrate competente. In tal caso gli estremi di registrazione del preliminare devono essere indicati nel modulo di comunicazione da inviare al centro di servizio, che deve essere trasmesso dopo la registrazione del compromesso e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Da tale compromesso deve risultare il prezzo di vendita dell'immobile sulla base del quale e' possibile determinare l'importo della detrazione spettante. Resta fermo che anche in caso della stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro il 30 giugno del 2003.
COLLEGAMENTI |
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