Le finalità del presente scritto sono volte ad individuare in maniera schematica i casi di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nell’ambito delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate al di fuori dei confini dello Stato Italiano.
In particolare si prenderà in esame in maniera dettagliata le prestazioni di servizi inerenti l’attività tipica di architetti, ingegneri, geometri ed in generale qualsiasi soggetto che opera nel campo dell’edilizia e della progettazione in genere.Prima di addentrarci nelle problematiche più articolate, lo scrivente ritiene opportuno effettuare alcuni richiami fondamentali sulla tipologia dell’imposta, l’ ambito di applicabilità e i soggetti che ne sono interessati.
L’imposta sul Valore Aggiunto (d’ora innanzi IVA) viene disciplinata nel nostro ordinamento giuridico dal D.P.R. 633/72 che, all’art. 1 la definisce come un’imposta generale che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato durante l’esercizio di impresa o di arti e professioni; viene inoltre applicata alle importazioni da chiunque effettuate.
Per la sua applicabilità devono essere soddisfatti 3 requisiti che sono:
- requisito soggettivo: le cessioni o le prestazioni devono essere effettuate da soggetti nell’esercizio dell’attività;
- requisito oggettivo: le operazioni devono trattarsi di cessioni di beni o prestazioni di servizi;
- requisito della territorialità: le cessioni dei beni o le prestazioni dei servizi devono essere effettuate all’interno dello Stato Italiano.
Se solo uno di tali requisiti viene a mancare l’imposta non può essere applicata, ad eccezione dell’ipotesi di importazione per la quale il requisito soggettivo non rileva; infatti l’imposta viene applicata anche quando l’operazione è posta in essere da un soggetto privato.
Particolare attenzione deve essere posta sul terzo requisito quello della territorialità proprio perché, come vedremo in seguito, sarà quello maggiormente chiamato in causa nelle varie casistiche generalmente considerate.
Tipologia di operazioni:
le operazioni che soddisfano tutti e tre i requisiti sopraesposti rientrano dunque nel campo di applicazione dell’IVA e possono essere:
- IMPONIBILI
- NON IMPONIBILI
- ESENTI
Vediamo nel detteglio la differenze:
- Si dicono operazioni imponibili le operazioni per le quali l’imposta risulta essere dovuta nella misura del 4%,10% o 20% a seconda del tipo di bene oggetto della cessione o del tipo di prestazione effettuata. Tali operazioni obbligano il contribuente ad adempiere agli obblighi contabili e fiscali richiesti dalla legge e danno generalmente diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi (salvi i casi di indetraibilità oggettiva appositamente previsti dalla legge).
- Si dicono operazioni non imponibili le operazioni che non comportano l’applicazione dell’imposta ma obbligano il contribuente agli adempimenti contabili. Tali operazioni indicate negli artt.8, 8-bis ,9 , 71 e 72 D.P.R. 633/1972 si riferiscono a operazioni effettuate verso Stati esteri e devono comunque sottostare agli adempimenti previsti dall’imposta.
- Si dicono operazioni esenti le operazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/72 le quali non consentono la detrazione dell’IVA a monte. Un esempio pratico possono essere le prestazioni di trasporto urbano di persone, effettuate mediante veicoli di piazza o altri mezzi di trasporto abilitati a svolgere tale tipo di servizio.