L'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA - al di fuori dei confini dello Stato Italiano
|
pagina 2 di 5 [ printer
friendly
] |
|
Operazioni effettuate fuori dai confini nazionali Dopo aver effettuato una schematica panoramica sull’imposta si prendono ora in considerazione le operazioni destinate a coinvolgere soggetti non residenti nello Stato italiano. Si deve inizialmente distinguere tra: - operazioni effettuate all’interno dell’Unione Europea
- operazioni effettuate fuori dai confini dell’Unione Europea
le determinanti ai fini dell’applicabilità dell’imposta variano di volta in volta a seconda della tipologia di servizio prestato o di bene ceduto. Tuttavia per non complicare le cose (almeno inizialmente) possiamo asserire che:- la cessione di beni si distingue in cessione di beni mobili e beni immobili con le seguenti regole generali:
- beni immobili : la cessione è imponibile in Italia se tali beni risultano esistenti nel territorio dello Stato al momento in cui la cessione si intende effettuata cioè dalla stipulazione del contratto.
- beni mobili : per la determinazione della loro imponibilità si deve tenere in considerazione un’ulteriore regola generale che prevede l’applicazione dell’imposta quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il bene si deve trovare nel territorio dello Stato al momento dell’operazione che generalmente coincide con la sua consegna o spedizione – vi sono tuttavia numerose eccezioni per la cui trattazione si rimanda ai successivi articoli -;
- si deve trattare di un bene nazionale, nazionalizzato, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione. (quest’ultimo regime prevede quei beni esteri che vengono importati per essere lavorati e successivamente riesportati, ovvero quelli destinati al traffico internazionale.)
- le prestazioni di servizi in linea generale si considerano effettuate in Italia e quindi sono ivi imponibili quando sono effettuate da soggetti che hanno nel territorio dello Stato uno dei seguenti elementi:
- il domicilio ;
- la residenza ;
- una stabile organizzazione, nel caso in cui abbiano domicilio e residenza all’estero ;
tuttavia per le prestazioni di servizi esistono una serie di eccezioni alla regola generale che rendono appunto difficile una sua costante applicabilità ; nel proseguo verranno dunque prese in considerazioni quelle operazioni tipicamente svolte da architetti, ingegneri geometri e soggetti operanti nella progettazione e nell’edilizia in genere.Nella tabella che segue vengono riassunte le differenti categorie di servizi in relazione anche alla tipologia di bene oggetto della prestazione. Tabella 1: Territorialità delle Prestazioni di Servizi | Tipologia della prestazione effettuata | Criterio applicato | Beni immobili; | Luogo in cui si trova il bene; | Beni mobili; Servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili; Trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato); | Luogo in cui la prestazione è eseguita; | Prestazioni di cui alla lettera d) art. 7 D.P.R. 633/72; | Logo di domicilio o residenza del cliente (se soggetto passivo comunitario). Se soggetto extra-comunitario vale il luogo di utilizzo della prestazione con alcune eccezioni; | Prestazioni di servizi derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto. | Luogo di utilizzo della prestazione. |
| sulla base dello schema sopra esposto verranno ora presi in considerazione le singole eccezioni oggetto di interesse per la presente analisi. |
autore: Andrea Visconti |
pubblicato il : 6-6-2002 |
L'applicabilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto per cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori dai confini nazionali. |
ARTICOLI CORRELATI |
Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto IVA
[6-6-2002]
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in S.O. n. 1 alla G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972) |
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte ...
[6-6-2002]
Decreto Legge del 30/08/1993 n. 331. Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie. |
AZIENDE |
Studio Mari
Milano
viale Zara, 23
20159 Milano (MI)
Italia
tel. +39.02.66.80.34.07
fax. +39.02.60.72.064
info@studiomari.com
homepage
Lo Studio MARI è fondato nel 1982 da Mariamanuela MARI, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Milano. |
|