BUILDLAB.COM - il tuo sito di architettura

pagina stampata il 26-11-2010 [www.buildlab.com]

L'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA - al di fuori dei confini dello Stato Italiano

autore: Andrea Visconti [email: visconti@litefarm.com]
pubblicato il : 6-6-2002
L'applicabilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto per cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori dai confini nazionali.

Le finalità del presente scritto sono volte ad individuare in maniera schematica i casi di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nell’ambito delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate al di fuori dei confini dello Stato Italiano.
In particolare si prenderà in esame in maniera dettagliata le prestazioni di servizi inerenti l’attività tipica di architetti, ingegneri, geometri ed in generale qualsiasi soggetto che opera nel campo dell’edilizia e della progettazione in genere.

Prima di addentrarci nelle problematiche più articolate, lo scrivente ritiene opportuno effettuare alcuni richiami fondamentali sulla tipologia dell’imposta, l’ ambito di applicabilità e i soggetti che ne sono interessati.
L’imposta sul Valore Aggiunto (d’ora innanzi IVA) viene disciplinata nel nostro ordinamento giuridico dal D.P.R. 633/72 che, all’art. 1 la definisce come un’imposta generale che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato durante l’esercizio di impresa o di arti e professioni; viene inoltre applicata alle importazioni da chiunque effettuate.

Per la sua applicabilità devono essere soddisfatti 3 requisiti che sono:

  1. requisito soggettivo: le cessioni o le prestazioni devono essere effettuate da soggetti nell’esercizio dell’attività;
  2. requisito oggettivo: le operazioni devono trattarsi di cessioni di beni o prestazioni di servizi;
  3. requisito della territorialità: le cessioni dei beni o le prestazioni dei servizi devono essere effettuate all’interno dello Stato Italiano.

Se solo uno di tali requisiti viene a mancare l’imposta non può essere applicata, ad eccezione dell’ipotesi di importazione per la quale il requisito soggettivo non rileva; infatti l’imposta viene applicata anche quando l’operazione è posta in essere da un soggetto privato.
Particolare attenzione deve essere posta sul terzo requisito quello della territorialità proprio perché, come vedremo in seguito, sarà quello maggiormente chiamato in causa nelle varie casistiche generalmente considerate.

Tipologia di operazioni:

le operazioni che soddisfano tutti e tre i requisiti sopraesposti rientrano dunque nel campo di applicazione dell’IVA e possono essere:

Vediamo nel detteglio la differenze:
- Si dicono operazioni imponibili le operazioni per le quali l’imposta risulta essere dovuta nella misura del 4%,10% o 20% a seconda del tipo di bene oggetto della cessione o del tipo di prestazione effettuata. Tali operazioni obbligano il contribuente ad adempiere agli obblighi contabili e fiscali richiesti dalla legge e danno generalmente diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi (salvi i casi di indetraibilità oggettiva appositamente previsti dalla legge).
- Si dicono operazioni non imponibili le operazioni che non comportano l’applicazione dell’imposta ma obbligano il contribuente agli adempimenti contabili. Tali operazioni indicate negli artt.8, 8-bis ,9 , 71 e 72 D.P.R. 633/1972 si riferiscono a operazioni effettuate verso Stati esteri e devono comunque sottostare agli adempimenti previsti dall’imposta.
- Si dicono operazioni esenti le operazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/72 le quali non consentono la detrazione dell’IVA a monte. Un esempio pratico possono essere le prestazioni di trasporto urbano di persone, effettuate mediante veicoli di piazza o altri mezzi di trasporto abilitati a svolgere tale tipo di servizio.

Operazioni effettuate fuori dai confini nazionali

Dopo aver effettuato una schematica panoramica sull’imposta si prendono ora in considerazione le operazioni destinate a coinvolgere  soggetti non residenti nello Stato italiano. Si deve inizialmente distinguere tra:
  1. operazioni effettuate all’interno dell’Unione Europea
  2. operazioni effettuate fuori dai confini dell’Unione Europea
le determinanti ai fini dell’applicabilità dell’imposta variano di volta in volta a seconda della tipologia di servizio prestato o di bene ceduto. Tuttavia per non complicare le cose (almeno inizialmente) possiamo asserire che:

tuttavia per le prestazioni di servizi esistono una serie di eccezioni alla regola generale che rendono appunto difficile una sua costante applicabilità ; nel proseguo verranno dunque prese in considerazioni quelle operazioni tipicamente svolte da architetti, ingegneri geometri e soggetti operanti nella progettazione e nell’edilizia in genere.

Nella tabella che segue vengono riassunte le differenti categorie di servizi in relazione anche alla tipologia di bene oggetto della prestazione.

Tabella 1: Territorialità delle Prestazioni di Servizi

Tipologia della prestazione effettuataCriterio applicato
Beni immobili;Luogo in cui si trova il bene;
Beni mobili;
Servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili;
Trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato);
Luogo in cui la prestazione è eseguita;
Prestazioni di cui alla lettera d) art. 7 D.P.R. 633/72;Logo di domicilio o residenza del cliente (se soggetto passivo comunitario). Se soggetto extra-comunitario vale il luogo di utilizzo della prestazione con alcune eccezioni;
Prestazioni di servizi derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto.Luogo di utilizzo della prestazione.
sulla base dello schema sopra esposto verranno ora presi in considerazione le singole eccezioni oggetto di interesse per la presente analisi.

Prestazioni relative a beni immobili

L’art. 7 co.4  lett. a) D.P.R. 633/72 stabilisce che le operazioni effettuate su beni immobili comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, e le prestazioni inerenti alla preparazione, al coordinamento dell’esecuzione di lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato e quindi sono soggette a IVA quando l’immobile a cui la prestazione è rivolta si trova nel territorio dello Stato.   

È dunque la presenza o meno dell’immobile all’interno dei confini italiani la determinante per quanto riguarda l’applicabilità dell’imposta e non il domicilio o la residenza sia del soggetto che effettua la prestazione sia di chi riceve il servizio.

Tipologia delle operazioni relative ai beni immobili:

vengono specificatamente ricomprese tra le prestazioni relative a beni immobili le perizie effettuate su di essi, le prestazioni di agenzia sempre relative ai beni immobili, le prestazioni inerenti alla preparazione, coordinamento dell’esecuzione di lavori immobiliari.

Si considerano inoltre rientranti in tale tipologia di servizi

Tipologia di servizi immobiliari non imponibili:

Sussistono alcuni servizi che sebbene rispondano ai requisiti necessari per l’applicabilità dell’imposta sulla base della regola dei servizi su beni immobili, godono del regime di non imponibilità. Tali servizi sono specificatamente ed esclusivamente i seguenti:

Tipologia delle operazioni esenti:

sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 le locazioni non finanziarie ed affitti nonché le relative cessioni, risoluzioni e proroghe di:

La tavola che segue fornirà una schematica visione dell’applicabilità dei servizi sopra elencati a seconda dei soggetti interessati dal servizio sempre partendo dalla regola generale del luogo in cui si trova il bene immobile.

Tabella 2: Prestazioni relative a beni immobili

PrestatoreCommittente (cliente)Luogo in cui si trova il bene immobileAssoggettabilità ad IVA in Italia
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
Italia
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
Ue (diverso dall'Italia)No
operazione soggetta ad IVA nell'altro paese comunitario
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
extraUeNo

Prestazioni relative a beni mobili

Per quanto concerne i servizi effettuati su beni mobili l’art. 7 co. 4 lett. b) stabilisce in deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo, che le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali si considerano effettuate nel territorio dello stato e sono quindi assoggettabili all’imposta quando vengono eseguite nel territorio stesso.

In questo caso la determinante risulta essere il luogo in cuila prestazione viene effettuata. A tal proposito il Ministero delle Finanze con la Risoluzione Ministeriale del 3 settembre 1991 n. 465082 ha precisato che rileva il luogo dove la prestazione viene “materialmente” eseguita. Risultano quindi essere irrilevanti il domicilio o la residenza sia del soggetto che effettua la prestazione sia dal soggetto che riceve la prestazione (cioè il committente).

A fronte di questa nuova “regola” la seguente tabella può chiarire i diversi casi che possono presentarsi:

Tabella 3: Prestazioni relative a beni mobili

PrestatoreCommittente (cliente)Luogo in cui la prestazione viene materialmente eseguitaAssoggettabilità ad IVA in Italia
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
Italia
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
Ue (diverso dall'Italia)No
operazione soggetta ad IVA nell'altro paese comunitario
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
extraUeNo
esempio:

se un architetto francese realizzasse una perizia relativa ad un bene mobile situato in Italia per conto di un privato cittadino tedesco che possiede appunto questo bene in Italia e nel fare ciò il professionista francese dovesse materialmente trovarsi in Italia, tale prestazione risulterebbe essere soggetta ad IVA nel nostro paese. Se il bene si fosse trovato in Germania o in Francia, l’operazione sarebbe risultata essere assoggettabile all’imposta in Germania o in Francia.

Se a possedere il bene situato in Italia, fosse stato un cittadino australiano, ugualmente la prestazione sarebbe stata assoggettata ad IVA nel nostro paese  sempreche il prestatore del servizio sia un professionista o un’artista o un’impresa (cioè un soggetto con posizione IVA aperta) poiché se non fosse cosi’ l’imposta non risulterebbe in nessun caso applicabile per mancanza del requisito soggettivo.

Fissati i principi “cardine” per determinare l’applicabilità dell’imposta sui servizi relativi a beni mobili si pone ora il problema di richiamare un’ulteriore eccezione dettata dall’art. 40, co. 4-bis, D.L. (decreto legislativo) 331/1993, convertito il legge 427/1993 che in deroga a quanto disposto dall’art. 7 co. 4, lett. b) (cioè alla precedente regola di applicabilità dell’imposta) stabilisce che le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro stato membro e rese nei confronti di soggetti di imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate (e risultano quindi essere assoggettate all’imposta) se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato Membro dove la prestazione è stata originariamente effettuata; mentre invece le suddette prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato e non sono quindi assoggettabili all’imposta se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro stato membro e i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.

A fronte di tale ulteriore nuova regola per l’effettiva applicazione dell’ imposta bisogna tenere conto anche dell’effettiva destinazione del bene oggetto del servizio.

Riprendendo l’esempio di prima, se il bene che si trovava sul suolo italiano e che era stato periziato da un architetto francese fosse stato poi spedito o trasportato in germania allora la perizia effettuata dall’architetto francese non sarebbe stata sottoponibile ad imposta in Italia.

Supponiamo invece che un soggetto italiano possieda un bene in Italia, voglia farlo valutare da un architetto portoghese ma per far ciò debba spedirlo a Lisbona; successivamente a perizia ultimata se lo fa rispedire in Italia. In questo caso dunque la prestazione viene eseguita in Portogallo (Stato UE), da un professionista portoghese (cioè titolare di partita IVA) nei confronti di un committente residente in Italia e qui domiciliato ed inoltre, determinante fondamentale, il bene viene spedito in altro Stato UE (in questo caso l’Italia) quindi esce dallo stato UE nel quale è stata eseguita la prestazione (perizia in questo caso); risultato: la prestazione deve essere assoggettata ad IVA come se si fosse svolta in Italia.

Le disposizioni in esame vengono applicate a tutte le prestazioni di servizi, di qualsiasi tipo, relative a beni mobili; vengono qui di seguito elencate le principali tipologie di servizi rientranti nelle figure professionali di ingegner, architetti, geometri e periti tecnici a cui questo scritto è principalmente rivolto:

risultano essere operazioni non imponibili e quindi non assoggettabili all’imposta le seguenti prestazioni di servizi effettuate a beni mobili:

Conclusioni

I casi analizzati nel presente articolo sono come si è detto più volte, diretti a categorie professionali quali architetti, ingegneri, imprese edili, meccaniche, di costruzioni etc.

 Si ricorda che numerose altre figure e tipologie di servizi sono state oggetto di classificazione per la loro assoggettabilità all’imposta nei diversi e complicati casi di operazioni internazionali.

Prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi servizi di sponsorizzazione e di pubblicità, formazione e addestramento del personale sono alcuni tipi di servizi le cui regole di applicabilità dell’imposta sono perlopiù differenti da quelle fin qui analizzate.

In un successivo articolo che verrà pubblicato sempre sul sito BUILDLAB.COM verranno prese in considerazione nuove figure di professionisti quali gli artisti, i medici, gli scienziati per approfondire come e quando nello svolgimento della loro professione debbano applicare l’IVA alle loro prestazioni rivolte a soggetti italiani, europei e extraeuropei. 

COLLEGAMENTI
miniatura a colori del logo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali (fonte: http://www.finanze.it/) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
indirizzo web: http://www.finanze.it/
Il Sole 24 ore.com
indirizzo web: http://www.ilsole24ore.com/
Sito web del giornale "Il Sole 24 ore"

AZIENDE
miniatura a colori del logo dell'azienda StudiMari (fonte:www.studiomari.com) Studio Mari
Milano
viale Zara, 23
20159 Milano (MI)
Italia
tel. +39.02.66.80.34.07
fax. +39.02.60.72.064
email: info@studiomari.com
indirizzo web: http://www.studiomari.com/
Lo Studio MARI è fondato nel 1982 da Mariamanuela MARI, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Milano.

Tutto il materiale in questo sito è copyright © Franco Ponticelli E' vietata la riproduzione anche parziale. Buildlab.com e Franco Ponticelli non sono collegati ai siti recensiti e non sono responsabili del loro contenuto. Tutti i marchi e i loghi citati sono proprietà dei rispettivi proprietari.