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L'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA - al di fuori dei confini dello Stato Italiano

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Prestazioni relative a beni mobili

Per quanto concerne i servizi effettuati su beni mobili l’art. 7 co. 4 lett. b) stabilisce in deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo, che le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali si considerano effettuate nel territorio dello stato e sono quindi assoggettabili all’imposta quando vengono eseguite nel territorio stesso.

In questo caso la determinante risulta essere il luogo in cuila prestazione viene effettuata. A tal proposito il Ministero delle Finanze con la Risoluzione Ministeriale del 3 settembre 1991 n. 465082 ha precisato che rileva il luogo dove la prestazione viene “materialmente” eseguita. Risultano quindi essere irrilevanti il domicilio o la residenza sia del soggetto che effettua la prestazione sia dal soggetto che riceve la prestazione (cioè il committente).

A fronte di questa nuova “regola” la seguente tabella può chiarire i diversi casi che possono presentarsi:

Tabella 3: Prestazioni relative a beni mobili

PrestatoreCommittente (cliente)Luogo in cui la prestazione viene materialmente eseguitaAssoggettabilità ad IVA in Italia
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
Italia
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
Ue (diverso dall'Italia)No
operazione soggetta ad IVA nell'altro paese comunitario
Italia
Ue
extraUe
Italia
Ue
extraUe
extraUeNo
esempio:

se un architetto francese realizzasse una perizia relativa ad un bene mobile situato in Italia per conto di un privato cittadino tedesco che possiede appunto questo bene in Italia e nel fare ciò il professionista francese dovesse materialmente trovarsi in Italia, tale prestazione risulterebbe essere soggetta ad IVA nel nostro paese. Se il bene si fosse trovato in Germania o in Francia, l’operazione sarebbe risultata essere assoggettabile all’imposta in Germania o in Francia.

Se a possedere il bene situato in Italia, fosse stato un cittadino australiano, ugualmente la prestazione sarebbe stata assoggettata ad IVA nel nostro paese  sempreche il prestatore del servizio sia un professionista o un’artista o un’impresa (cioè un soggetto con posizione IVA aperta) poiché se non fosse cosi’ l’imposta non risulterebbe in nessun caso applicabile per mancanza del requisito soggettivo.

Fissati i principi “cardine” per determinare l’applicabilità dell’imposta sui servizi relativi a beni mobili si pone ora il problema di richiamare un’ulteriore eccezione dettata dall’art. 40, co. 4-bis, D.L. (decreto legislativo) 331/1993, convertito il legge 427/1993 che in deroga a quanto disposto dall’art. 7 co. 4, lett. b) (cioè alla precedente regola di applicabilità dell’imposta) stabilisce che le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro stato membro e rese nei confronti di soggetti di imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate (e risultano quindi essere assoggettate all’imposta) se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato Membro dove la prestazione è stata originariamente effettuata; mentre invece le suddette prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato e non sono quindi assoggettabili all’imposta se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro stato membro e i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.

A fronte di tale ulteriore nuova regola per l’effettiva applicazione dell’ imposta bisogna tenere conto anche dell’effettiva destinazione del bene oggetto del servizio.

Riprendendo l’esempio di prima, se il bene che si trovava sul suolo italiano e che era stato periziato da un architetto francese fosse stato poi spedito o trasportato in germania allora la perizia effettuata dall’architetto francese non sarebbe stata sottoponibile ad imposta in Italia.

Supponiamo invece che un soggetto italiano possieda un bene in Italia, voglia farlo valutare da un architetto portoghese ma per far ciò debba spedirlo a Lisbona; successivamente a perizia ultimata se lo fa rispedire in Italia. In questo caso dunque la prestazione viene eseguita in Portogallo (Stato UE), da un professionista portoghese (cioè titolare di partita IVA) nei confronti di un committente residente in Italia e qui domiciliato ed inoltre, determinante fondamentale, il bene viene spedito in altro Stato UE (in questo caso l’Italia) quindi esce dallo stato UE nel quale è stata eseguita la prestazione (perizia in questo caso); risultato: la prestazione deve essere assoggettata ad IVA come se si fosse svolta in Italia.

Le disposizioni in esame vengono applicate a tutte le prestazioni di servizi, di qualsiasi tipo, relative a beni mobili; vengono qui di seguito elencate le principali tipologie di servizi rientranti nelle figure professionali di ingegner, architetti, geometri e periti tecnici a cui questo scritto è principalmente rivolto:

  • costruzione;
  • trasformazione;
  • riparazione;
  • manutenzione;
  • lavorazione;
  • montaggio e assemblaggio;
  • taratura di apparecchi;
  • adattamento ad altri beni;
  • magazzinaggio;
  • deposito e custodia;
  • costruzione e allestimento di padiglioni in occasione di fiere internazionali;
  • perizie;
risultano essere operazioni non imponibili e quindi non assoggettabili all’imposta le seguenti prestazioni di servizi effettuate a beni mobili:

  • lavorazione, trasformazione, montaggio assiemaggio o adattamento ad altri beni effettuate per conto del cessionario residente, ad opera del cedente o di terzi, su beni che devono essere esportati, nello svolgimento di un operazione triangolare (art. 8 co. 1 lett. a) D.P.R. 633/72);
  • tutte le prestazioni di servizi rese ad esportatori abituali che hanno preventivamente rilasciato la dichiarazione di intento ai sensi dellìart. 8, co. 2, lett. c) D.P.R. 633/72);
  • prestazioni di servizi effettuate nei confronti di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o di operazioni di salvataggio; di navi o aeromobili di proprietà dello Stato, aeromobili di imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
  • servizi prestati nei porti, autoporti e aeroporti e negli scali ferroviari di confine direttamente riconducibili al funzionamento o alla manutenzione di impianti ivi allocati;
  • prestazioni agevolate in conformità agli accordi internazionali presi con altri Paesi o con Istituzioni Internazionali cioè prestazioni effettuate presso i consolati, le basi NATO etc.;
autore: Andrea Visconti
pubblicato il : 6-6-2002
L'applicabilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto per cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori dai confini nazionali.

NAVIGAZIONE
1. Introduzione
2. Operazioni effettuate fuori dai confini nazionali
3. Prestazioni relative a beni immobili
4. Prestazioni relative a beni mobili
5. Conclusioni

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