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Regolamento per le professioni d'Ingegnere e di Architetto

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Capo VI. Disposizioni di coordinamento e transitorie


Art. 59.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della corte di appello, o nelle provincie che non sono sede di corte di appello, il presidente del tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli istituti indicati nell’art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, o dall’art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall’art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Art. 60.
I diplomi menzionati nell’art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell’iscrizione, il titolo di cui all’art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell’art. 31 del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 61.
Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell’art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull’istruzione superiore.

Art. 62.
Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle provincie o dei comuni, e che si trovino iscritti nell’albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell’ordine per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell’amministrazione da cui il funzionario dipende.
(E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione. (1))
(1) Commi abrogati dalla L. n.144 del 17.05.1999)

Art. 63.
Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell’albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 64.
Coloro che chiedano la iscrizione a termini dell’art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda, quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma di lire 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso.
Essi devono inoltre fornire:
a) la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni la professione di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro possa agevolarne il controllo;
b) la prova di avere coltura sufficiente per l’esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d’indole scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove.
L’interessato, ove lo creda, può chiedere alla commissione di cui all’art. 9, capoverso primo, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare la sufficiente coltura mediante esame.

Art. 65.
Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della corte o del tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 59, se risiedono nel regno, e di sei mesi, se risiedano all’estero.
Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell’art. 9 della legge suddetta.

Art. 66.
Il primo presidente della corte o il presidente del tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell’art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.
Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l’interessato può rinnovare la domanda d’iscrizione al consiglio dell’ordine, non appena costituito.
L’interessato ed il procuratore del re hanno diritto d’impugnare la decisione del consiglio giusta le disposizioni dell’art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.

Art. 67.
Dopo compiute le operazioni di cui all’articolo precedente e formato l’albo a termini dell’art. 11 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, il primo presidente della corte d’appello o il presidente del tribunale indice l’assemblea generale per la elezione del consiglio dell’ordine, uniformandosi alle norme del presente regolamento.
L’adunanza generale è presieduta dal primo presidente della corte di appello o dal presidente del tribunale oppure da un consigliere della corte di appello o da un giudice del tribunale, delegato dal rispettivo presidente.

Art. 68.
Le domande presentate agli effetti dell’art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e di cui all’art. 65, comma secondo, del presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi, alle commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione della rispettiva competenza.
Le commissioni compilano la lista degli aspiranti per regione, determinandola in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del presidente, le opportune richieste al ministero dell’istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma dell’art. 9, capoverso secondo, della suindicata legge.
Le commissioni, esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al consiglio dell’ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni delle commissioni stesse, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.
Ove la decisione della commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente regolamento, il consiglio dell’ordine procede alla iscrizione del richiedente nell’albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all’interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 69.
Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.
Le domande sono esaminate dalla competente commissione con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo precedente.
La commissione può anche tener conto di manifestazioni dell’attività dell’aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni.
La commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti al consiglio dell’ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni della commissione stessa, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.
Ove la decisione della commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, il consiglio dell’ordine procede alla iscrizione del richiedente nell’albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all’interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.
Nell’albo sono indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico e quella d’iscrizione nell’albo stesso.

Art. 70.
Ai fini dell’art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal 1° gennaio 1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di ordine sia riguardo all’esercizio della professione che all’uso del titolo.
Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al consiglio dell’ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.

Art. 71.
I termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.

Art. 72.
I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall’art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel regno.

Art. 73.
Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte terza, del trattato di San Germano, dell’art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43 e inoltre fossero in possesso, alla data dell’annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell’ultimo esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;
c) l’assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885;
d) il diploma di laurea d’ingegnere conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al secondo esame di Stato dall’ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, B.L.I., n. 197;
e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.
Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917, B.L.I., n. 130 della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 74.
Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove provincie, i quali comprovino di avere superato l’esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l’autorizzazione, di cui all’ordinanza 7 maggio 1913, B.L.I., n. 77.
Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.
Coloro che sono compresi nell’elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l’esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l’esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 13-10-2001
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (in Gazzetta Ufficiale, 15 febbraio 1926, n. 37).

NAVIGAZIONE
1. Capo I. Dell'albo
2. Capo II. Dell'ordine e del consiglio dell'ordine
3. Capo III. Dei giudizi disciplinari
4. Capo IV. Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto
5. Capo V. Disposizioni generali
6. Capo VI. Disposizioni di coordinamento e transitorie

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