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Regolamento per le professioni d'Ingegnere e di Architetto

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Capo II. Dell'ordine e del consiglio dell'ordine


Art. 26.
La convocazione dell’ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell’ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L’avviso conterrà l’ordine del giorno dell’adunanza.
La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27.
Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’anno venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo precedente.

Art. 28.
La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell’ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell’ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell’art. 33.

Sezione II. - Del consiglio dell’ordine.


Art. 29.
Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

Art. 30.
I componenti del consiglio dell’ordine sono eletti dagli iscritti nell’albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.
Tutti gli iscritti nell’albo possono essere eletti a far parte del consiglio.

Art. 31.
Il consiglio si compone di cinque membri negli ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri.
Gli ingegneri ed architetti sono rappresentati nel consiglio dell’ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.

Art. 32.
I membri del consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale.
La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.
I membri sono rieleggibili.
In caso di vacanza di un posto di consigliere, il consiglio procede d’ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria.

Art. 33.
La elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.
La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.
Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.
Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel consiglio dell’ordine.
Sono proclamati eletti coloro che ottennero maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, costituisce preferenza l’anzianità di età.
Il presidente, assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al primo presidente ed al procuratore generale della corte di appello, nonché al presidente del tribunale ed al procuratore del Re.

Art. 34.
Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l’adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell’adunanza, il quale sarà comunicato in copia al procuratore del Re entro il termine di giorni tre da quello dell’elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate.
La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione di cui al precedente comma.
La impugnativa ha luogo innanzi all’assemblea generale mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni quindici dal giorno della elezione.
Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all’assemblea.
Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il procuratore del Re.
Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.
Contro le deliberazioni dell’assemblea generale è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 35.
Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice-presidente.

Art. 36.
Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

Art. 37.
Il consiglio dell’ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:
1° vigilia sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2° prende i provvedimenti disciplinari;
3° cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria;
4° determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
5° compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s’intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell’ordine;
6° dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere
e di architetto

Art. 38.
Il presidente del consiglio dell’ordine rappresenta legalmente l’ordine ed il consiglio stesso.
In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39.
Il segretario riceve le domande d’iscrizione nell’albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’ordine e del consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca.
In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40.
Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell’ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell’ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria.

Art. 42.
Il consiglio dell’ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni.

autore: buildlab.com
pubblicato il : 13-10-2001
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (in Gazzetta Ufficiale, 15 febbraio 1926, n. 37).

NAVIGAZIONE
1. Capo I. Dell'albo
2. Capo II. Dell'ordine e del consiglio dell'ordine
3. Capo III. Dei giudizi disciplinari
4. Capo IV. Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto
5. Capo V. Disposizioni generali
6. Capo VI. Disposizioni di coordinamento e transitorie

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