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Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte ...

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Tabelle

Tabella A

Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione delle accise o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte.
TABELLA A-BIS (articolo 50-bis comma 4, lettera d)
Testo: in vigore dal 14/03/1997
Impiego Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1) esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1) esenzione
4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa 11% aliquota normale
5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30% aliquota normale
6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:
gasolio ................ 30 per cento dell'aliquota normale;
benzina ................ 55 per cento dell'aliquota normale.
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione
8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione
9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria
30% aliquota normale
10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione 30% aliquota normale
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi esenzione
12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kw 1:
- metano e gas di petrolio liquefatti . . . . . . . . . . esenzione
- gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.800 per 1.000 l
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 28.400 per 1.000 kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per
gli oli minerali greggi sono le seguenti:
- gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840 per 1.000 l
- olio combustibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 per 1.000 kg
- oli minerali greggi, naturali . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 per 1.000 kg
L'agevolazione è accordata:
a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di
energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina
per il trasporto di persone . . . . . . . . . . . . . . . . 50% aliquota normale
L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti
con lo stesso decreto . . . . . . . . . . . 50% aliquota normale
Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. A decorrere dal 1J gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.
15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare esenzione
(1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Tabella A-bis (articolo 50-bis comma 4, lettera d)

Descrizione dei beni Codice NC
Stagno 8001
Rame 7402
7403
7405
7408
Zinco 7901
Nichel 7502
Alluminio 7601
Piombo 7801
Indio ex 8112 91
ex 8112 99
Cereali da 1001 a 1005
1006: unicamente il risone da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi da 1201 a 1207
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù 0801
Altre frutta a guscio 0802
Olive 0711 20
Semi e sementi (compresi i semi di soia) da 1201 a 1207
Caffè non torrefatto 0901 11 00
0901 12 00
0902
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto 1801
Zucchero greggio

1701 11
1701 12

Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 4001
4002
Lana 5101
Prodotti chimici, alla rinfusa capitali 28 e 29
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio). 2709
2710
2711 12
2711 13
Argento 7106

Platino (Palladio, Rodio)

7110 11 00
7110 21 00
7110 31 00
Patate 0701
Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamente da 1507 a 1515

autore: buildlab.com
pubblicato il : 6-6-2002
Decreto Legge del 30/08/1993 n. 331. Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in S.O. n. 1 alla G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972)



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