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Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte ...

autore: buildlab.com
pubblicato il : 6-6-2002
Decreto Legge del 30/08/1993 n. 331. Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Articoli 1-19

art. 1

Prodotti soggetti ad accise. Definizione.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;
f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Bùsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

art. 2

Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.
2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;
b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.
3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

art. 3

Accertamento, liquidazione e pagamento.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 5 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

art. 4

Regime del deposito fiscale.
Testo: in vigore dal 01/05/1994
1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.
2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti.
L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario autorizzato è obbligato: a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.

art. 5

Abbuoni per perdite e cali.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

art. 6

Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti al 31
dicembre 1992. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.
5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

art. 7

Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;
b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.

art. 8

Operatore professionale.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio dell'attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.

art. 9

Rappresentanza fiscale.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare: a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;
c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

art. 10

Circolazione di prodotti assoggettati ad accise e già immessi in consumo in altro Stato membro.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.
3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, nè quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.

art. 11

Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi: a) sigarette, 800 pezzi;
b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;
c) sigari, 200 pezzi;
d) tabacco da fumo, 1 kg;
e) bevande spiritose, 10 litri;
f) prodotti intermedi, 20 litri;
g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;
h) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonchè il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

art. 12

Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.
2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto- legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9
gennaio 1991, n. 9.

art. 13

Prodotti muniti di contrassegno fiscale.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.
3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

art. 14

Rimborso dell'accisa.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.
2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonchè le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

art. 15

Esenzione.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonchè alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

art. 16

Regimi particolari.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.
2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n.
1320, e successive modificazioni.
3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.
4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000
ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L106
del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonchè a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

art. 17

Prodotti soggetti ad accisa.
Testo: in vigore dal 01/07/1996 con effetto dal 01/01/1996
1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi: a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione (1) con le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55): 1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri;
c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg (2): 1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;
d) gas metano (codice NC 2711 29 00): 1) per autotrazione: aliquota zero;
2) per combustione: usi civili (3) (4);
usi industriali: lire 20 al mc (5).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente: a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707
91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712
90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902
30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000 tonnellate.
Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) N. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15 gradi Celsius.
5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.
6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.
NOTE: (1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1 gennaio 1994 ed in misura intera dal 1 gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.
(2) L'aliqota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75
per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30
per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.
(3) Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31
dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal decreto-legge 7
marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Dal 1 gennaio 1994 si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
(4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.
(5) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, e nelle attività artigianali ed agricole.

art. 18

Fatto genaratore dell'accisa.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche: a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;
b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

art. 19

Definizione di stabilimento di produzione.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1
e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.
3. Non si considera produzione di oli minerali: a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

Articoli 20-39

art. 20

Impieghi agevolati.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14.
La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23
ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

art. 21

Birra.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20
gradi Celsius.
2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

art. 22

Vino.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.
2. Si intendono per: a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purchè siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21
10, 2204 29 10 e 2205, che: 1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

art. 23

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
2. Si intendono per: a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonchè i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni: 1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;
3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

art. 24

Prodotti intermedi.
Testo: in vigore dal 01/07/1996 con effetto dal 01/01/1996
1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 96.000 per ettolitro di prodotto finito.
2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonchè qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

art. 25

Alcole etilico.
Testo: in vigore dal 29/02/1996
1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.249.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 gradi Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.
3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.
4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.

art. 26

Esenzioni.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono: a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5
litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perchè divenuti non idonei al consumo umano.
3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 gradi Celsius.

art. 27

Progetti soggetti ad accisa.
Testo: in vigore dal 25/04/2001
1. Sono considerati tabacchi lavorati: a) i sigari e i sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo.
2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo";
b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: "2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".
3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.".
4.(Comma abrogato) 4-bis. (Comma abrogato) 5. (Comma abrogato) 6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.
7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo la parola: "dispone" è sostituita dalle seguenti: "può disporre";
b) nel secondo periodo le parole: "è raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "può essere raddoppiata".

art. 28

Aliquote.
Testo: in vigore dal 01/01/1999
1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue: a) sigarette 58 per cento;
b) sigari e sigaretti ... 23 per cento;
c) (abrogata) d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi: a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore.

art. 29

Criteri generali.
Testo: in vigore dal 01/05/1994
1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1 gennaio 1993 e con le seguenti modalità: a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta è: 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'immissione al consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.
5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

art. 29 - bis

Contributo di riciclaggio sul polietilene.
Testo: soppresso dal 02/03/1997
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.
2. Obbligati al pagamento del contributo sono: a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.
3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.
4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scartidi film di polietilene.
5. Per il ritardatopagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione.
Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1994.

art. 30

Imposizioni sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.
3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.
4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90
90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonchè di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 gradi Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

art. 31

Mutua assistenza per recupero crediti.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Il primo comma dell'articolo 346-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 346- bis e 346- ter si applicano ai crediti relativi: a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;
b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera a), dell'atto di adesione;
c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera 8
b), dell'atto di adesione;
d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;
e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.".

art. 32

Compiti del Dipartimento delle Dogane e imposte indirette vigilanza su alcoli superiori e sanzioni.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.
2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.
3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.
4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.
5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'articolo 20- bis del medesimo decreto.
7. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "

Art. 10

1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.";
b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: "consigli compartimentali" sono aggiunte le seguenti: "ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi."; i commi secondo e terzo sono soppressi.

art. 33

Disposizioni transitorie.
Testo: in vigore dal 26/08/1996
1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.
3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.
4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6
del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.
5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.
6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito del contingente stabilito dall'articolo 17, comma 3, le ditte che intendono produrre ed immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993, allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi di produzione preventivamente autorizzata dagli organi competenti ed una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero complessivamente sostituito.
7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dalla accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992, e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

art. 34

Adeguamenti alla normativa comunitaria.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

art. 35

Soppressione d'imposta.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte: a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;
b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;
c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n.
417, e successive modificazioni;
d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;
e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n.
393, e successive modificazioni;
f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;
g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1
dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;
h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;
i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1 luglio 1996.
3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1 gennaio 1993
dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1 febbraio 1993
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1
gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1
febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1
ottobre 1971, n. 1198 e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1993, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1993, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori.
6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992.
7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze di oli di semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1 gennaio 1993
in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso, nella misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è effettuata, a partire dal 1 gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa.

art. 36

Modifiche di talune aliquote.
Testo: in vigore dal 24/02/1995
1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente: "36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".
2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24), 25), 37), 38) e 41- bis ) sono sostituiti dai seguenti: "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984;
25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti inteventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi;".
2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".
3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti: "24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);
80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 ›C, nei quali il distillato a 225 ›C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 ›C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
c) sono aggiunti i seguenti numeri: "127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso;
impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto- legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli".
c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) è aggiunto il seguente: "127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi".
4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 16 per cento: a) per le cessioni e le importazioni di: 1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorchè salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d.
27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto: 1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23
marzo 1981, n. 91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).
6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate nè sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento".
8. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: " d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonchè per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo e della legge 29 gennaio 1992, n. 58;";
b) la lettera e-bis) è abrogata.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 10: 1) il n. 6) è sostituito dal seguente: "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";
2) il n. 18) è sostituito dal seguente: "18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze";
3) è aggiunto il numero 27-ter): "27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".
b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10".
10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.
11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31
dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe, nè compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovrà risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.
12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione, delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
14. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".
15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.
16. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è soppresso.
17. All'articolo 74, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria".
18. All'articolo 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "nazionalizzati o comunitari".
19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni.

art. 37

Operazioni intracomunitarie.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

art. 38

Acquisti intracomunitari.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: a) (soppressa) b)

Articoli 40-59

art. 40

Territorialità delle operazioni intracomunitarie.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.
6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonchè le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

art. 41

Cessioni intracomunitarie non imponibili.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991.
In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1 gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a): a) (soppressa) b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8- bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonchè le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

art. 42

Acquisti non imponibili o esenti.
Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

art. 43

Base imponibile ed aliquote.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

art. 44

Soggetti passivi.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta: a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonchè alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

art. 45

Detrazione.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

art. 46

Fatture delle operazioni intracomunitarie.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonchè dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.

art. 47

Registrazione delle operazioni intracomunitarie.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione.
Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.
2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anzichè in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'articolo 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

art. 48

Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33
e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.

art. 49

Dichiarazione e versamenti dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.

art. 50

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
Testo: in vigore dal 11/02/1999
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
I soggetti indicati nell'articolo 38,comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6
del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (soppresso)

art. 50 - bis

Depositi fiscali ai fini IVA.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA: a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire.
Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonchè quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi semprechè, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.
L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.
8.Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

art. 51

Disposizioni relative ai prodotti agricoli.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.
2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

art. 52

Concessioni ai viaggiatori.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

art. 53

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonchè le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonchè ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.
5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "formalità doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331".

art. 54

Sanzioni.
Testo: in vigore dal 15/04/2000
1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
5. (Soppresso).
6. (Soppresso).
7. (Soppresso).
8. (Soppresso).
9. (Soppresso).
9-bis. (Soppresso).

art. 55

Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto con la Amministrazioni degli altri Stati membri.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

art. 56

Norme applicabili.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.

art. 57

Adeguamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti del presente decreto: a) per 'Stato' o 'territorio dello Stato' si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per 'Comunità' o 'territorio della Comunità' si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Bùsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.";
B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole "all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole "fuori del territorio della Comunità economica europea";
C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: "nei bagagli personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: "che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente all'attività di esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a scambi intracomunitari";
D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";
E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: "7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.";
F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.";
G) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente: "Art. 38 -quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri).
- 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta.
Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.";
H) nell'articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";
I) l'articolo 67 è sostituito dal seguente: "Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b): a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.";
L) nell'articolo 68 la lettera e) è soppressa;
M) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";
N) nell'articolo 73- bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole "o dall'importatore" sono aggiunte le parole "ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole "o importatori" sono aggiunte le parole "ovvero agli acquirenti intracomunitari";
O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole "L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole "o l'acquisto intracomunitario".
2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, e all'articolo 58
concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

art. 58

Operazioni non imponibili.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. (soppresso)

art. 59

Rimborsi a soggetti non residenti e controlli dell'esportazione.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Le disposizioni dell'articolo 38- ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonchè relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".

Articoli 60-70

art. 60

Disposizioni transitorie.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.
4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a: a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorchè anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorchè le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1 gennaio 1993.

art. 61

Tasse di concessione governative per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:
Art. Indicazioni degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse
in lire
N o t e
4 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).

 

a) atto costitutivo 500.000
b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile 250.000
2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) 250.000 2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento dell'attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione.
Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile nè gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile.
75 1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonchè negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:
a) per l'iscrizione:
1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.
1) quota fissa 120.000
2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti 500.000
3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti 1.000.000
4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti 2.000.000
5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti 4.000.000
b) annuale la stessa di cui alla lettera a)
80 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radio-mobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 aprile 1993);
per ogni mese di utenza:
1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonchè a non vedenti.
L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.
a) utenze residenziali 10.000
b) utenze affari 25.000
88 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):
a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonchè alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
1. La tassa non è dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.
2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.
3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.
4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.
- tassa per l'attribuzione e annuale 250.000
b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):
- tassa per l'attribuzione e annuale
100.000
2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994.

art. 62

Modificazioni della disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta.
Testo: in vigore dal 04/02/1999
1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, le parole: "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio.";
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.";
c) il comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente: "13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza;
nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento";
d) nel comma 16 sono soppresse le parole: "aumentata a lire 40.000
per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti";
e) il comma 23 è sostituito dal seguente: " 23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonchè le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";
f) nel comma 27, le parole "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994".
2. (Abrogato) 3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.".
5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e ciò anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.
6. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno".
7. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonchè riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";
b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: "I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.".
8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.
9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994.
11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3- bis dell'articolo 1 è soppresso;
b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 è soppresso;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.".
12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria nè ordini professionali, il parere di cui all'articolo 11-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3.
13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.
15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonchè di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.
17. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1996.
18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993";
b) nell'articolo 5, comma 1, le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993".
c) nell'articolo 12, comma 3, le parole: "febbraio, aprile, giugno e settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993"; e le parole: "1 novembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 1993".
19. Nell'articolo 62-bis, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 1993".
20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.
21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purchè la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.
23. All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3- bis";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale".
24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.
24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993.

art. 62 - bis

Studi di settore.
Testo: in vigore dal 15/05/1998
1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1996, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficenti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

art. 62 - ter

Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.
2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullitàprevia richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni.
Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.
5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che: a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;
b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.
6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto- legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

art. 62 - quater

Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo nella base dei coeffienti presuntivi.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente : "4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonchè i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficenti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.
Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11
possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria.
2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente : "Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n, 154, e successive modificazioni tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".
3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

art. 62 - quinquies

Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo. Abrogazioni.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. Il comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è abrogato.
2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per metà in caso si accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
3. L'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

art. 62 - sexies

Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Testo: in vigore dal 25/04/2001
1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato: a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;
b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;
c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.
2. (Comma abrogato) 3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.
4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: ovvero dal controllo";
b) nel secondo comma, lettera d), le parole: " e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali".

art. 63

Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e quelle sulle concessioni e locazioni di beni pubblici.
Testo: in vigore dal 01/05/1994
1. (soppresso) 2. Con effetto dal 1 gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. È abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263.
5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede: a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;
b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);
c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.".
6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione.

art. 64

Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria".
2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione" sono sostituite dalle parole: "in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata".
3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

art. 65

Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23
cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10
cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.
2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura: a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina: 1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio: 1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
c) motocicli: 1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.
4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste nè rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5. Per le autovetture, nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n.
356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina.
Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2
maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonchè per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina.
6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17
della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno o entro il giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
7. Il comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente: "2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.".
8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.
106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.
9. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, è aggiunta la seguente nota: "La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa è stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.".
10. Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea.".
11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione.
12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, di importo non superiore a lire 20 mila.
12-bis. Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6
marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

art. 66

Modificazioni di disposizioni agevolative.
Testo: in vigore dal 30/10/1993
1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.
3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n.
58, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti, nonchè gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.
4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41

Tabelle

Tabella A

Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione delle accise o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte.
TABELLA A-BIS (articolo 50-bis comma 4, lettera d)
Testo: in vigore dal 14/03/1997
Impiego Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1) esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1) esenzione
4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa 11% aliquota normale
5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30% aliquota normale
6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:
gasolio ................ 30 per cento dell'aliquota normale;
benzina ................ 55 per cento dell'aliquota normale.
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione
8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione
9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria
30% aliquota normale
10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione 30% aliquota normale
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi esenzione
12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kw 1:
- metano e gas di petrolio liquefatti . . . . . . . . . . esenzione
- gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.800 per 1.000 l
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 28.400 per 1.000 kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per
gli oli minerali greggi sono le seguenti:
- gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840 per 1.000 l
- olio combustibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 per 1.000 kg
- oli minerali greggi, naturali . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 per 1.000 kg
L'agevolazione è accordata:
a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di
energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina
per il trasporto di persone . . . . . . . . . . . . . . . . 50% aliquota normale
L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti
con lo stesso decreto . . . . . . . . . . . 50% aliquota normale
Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. A decorrere dal 1J gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.
15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare esenzione
(1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Tabella A-bis (articolo 50-bis comma 4, lettera d)

Descrizione dei beni Codice NC
Stagno 8001
Rame 7402
7403
7405
7408
Zinco 7901
Nichel 7502
Alluminio 7601
Piombo 7801
Indio ex 8112 91
ex 8112 99
Cereali da 1001 a 1005
1006: unicamente il risone da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi da 1201 a 1207
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù 0801
Altre frutta a guscio 0802
Olive 0711 20
Semi e sementi (compresi i semi di soia) da 1201 a 1207
Caffè non torrefatto 0901 11 00
0901 12 00
0902
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto 1801
Zucchero greggio

1701 11
1701 12

Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 4001
4002
Lana 5101
Prodotti chimici, alla rinfusa capitali 28 e 29
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio). 2709
2710
2711 12
2711 13
Argento 7106

Platino (Palladio, Rodio)

7110 11 00
7110 21 00
7110 31 00
Patate 0701
Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamente da 1507 a 1515


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