Art. | Indicazioni degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in lire | N o t e |
4 | 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni): | 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108). |
a) atto costitutivo | 500.000 |
b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile | 250.000 |
2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) | 250.000 | 2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento dell'attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile nè gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile. |
75 | 1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonchè negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali: a) per l'iscrizione: | 1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa. |
1) quota fissa | 120.000 |
2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti | 500.000 |
3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti | 1.000.000 |
4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti | 2.000.000 |
5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti | 4.000.000 |
b) annuale | la stessa di cui alla lettera a) |
80 | 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radio-mobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 aprile 1993); per ogni mese di utenza: | 1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonchè a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. |
a) utenze residenziali | 10.000 |
b) utenze affari | 25.000 |
88 | 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonchè alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; | 1. La tassa non è dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati. 2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori. |
- tassa per l'attribuzione e annuale | 250.000 |
b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): - tassa per l'attribuzione e annuale | 100.000 |