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L'iscrizione ha effetto a partire dalla data in cui ha inizio l'esercizio dell'attività professionale e si formalizza d'ufficio - mediante provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato – oppure su domanda dell'interessato: in caso di omissione della domanda, il professionista è soggetto al pagamento di una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo. Il Comitato nazionale può provvedere, ogni cinque anni, all'adeguamento dei requisiti per accertare l'esercizio della libera professione: sulla base di criteri fissati dal Comitato dei delegati, la Giunta Esecutiva procede alla revisione degli iscritti che non dimostrino di aver esercitato la professione con continuità, rendendo tali periodi inefficaci agli effetti dell'anzianità d'iscrizione, fatto salvo il fatto che i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta. Sono comunque esonerati dal requisito della continuità professionale gli iscritti che siano (o siano stati) membri del Parlamento, dei consigli regionali, Presidenti delle province, Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti: relativamente a tali periodi sono comunque dovuti i contributi minimi, soggettivi ed integrativi. Il Contributo soggettivo dovuto dagli iscritti è calcolato sul reddito professionale o da partecipazione ad associazioni di professionisti risultante dalla dichiarazione dei redditi, secondo percentuali prestabilite annualmente ed applicate a scaglioni. Per gli iscritti per la prima volta alla Cassa di previdenza prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, le percentuali di contribuzione per il primo triennio sono ridotte alla metà, mentre il contributo minimo è ridotto ad un terzo. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingeneri e gli architetti corrisponde le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e invalidità, ai superstiti, di reversibilità o indirette, su domanda degli aventi diritto e sono cumulabili con altri trattamenti. Le pensioni sono erogate in tredici mensilità di uguale importo: la tredicesima è erogata a dicembre. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione: è commisurata, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2% della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali, rivalutati in base all'ISTAT, dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF.
La misura della pensione non può comunque essere inferiore a 8 volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione. In caso di prosecuzione dell'attività dopo la data di decorrenza della pensione, gli iscritti alla cassa hanno diritto ad un supplemento della pensione da effettuarsi al compimento di ogni due anni di iscrizione e di contribuzione, pari per ogni anno al 2% della media dei redditi rivalutati prodotti nei due anni solari antecedenti alla scadenza del biennio stesso. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, è subordinata alla cancellazione dall'albo ed incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente: viene commisurata per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione al 2% della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati dichiarati, ferme restando le riduzioni di percentuali già sopra menzionate. La pensione di inabilità spetta a condizione che la capacità dell'iscritto sia esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti in modo permanente e totale e che l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche se non continuativi. Il diritto è subordinato alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocato in caso di nuova iscrizione. Per la determinazione si applicano le stesse regole relative alla pensione di vecchiaia. Nei dieci anni successivi alla concessione della pensione, la cassa può assoggettare in qualsiasi momento l'iscritto a revisione della permanenza delle condizioni di inabilità. La pensione di invalidità spetta a condizione che la capacità all'esercizio della professione dell'iscritto sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo, e che l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche se non continuativi. La misura della pensione è pari al 70% dell'importo calcolato in base alle regole per la determinazione della pensione di inabilità. Ogni tre anni la cassa accerta la persistenza dell'invalidità. Sono reversibili ai superstiti le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato: al coniuge in misura pari al 60% della pensione, con aggiunta del 20 % per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile e nel limite massimo complessivo del 100%; in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili in misura pari al 60% , con l'aggiunta del 20% per ogni altro figlio e nel limite massimo del 100%. Alle medesime condizioni spetta la pensione indiretta al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto, senza diritto a pensione, a condizione che abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non consecutivi. |
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