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Il condono - le Sanatorie Fiscali 2003 (I parte)

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Premessa


La manovra Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27/12/2002) verrà sicuramente ricordata per le numerose disposizioni in merito alle sanatorie fiscali attuabili dalla maggioranza dei contribuenti per definire i periodi di imposta dal 1997 al 2001.
Considerato che sono molteplici le possibilità e le modalità per accedere al parco delle sanatorie le finalità del seguente articolo e di quelli successivi è di porre il lettore in condizione di valutare e poter scegliere quale possa risultare la scelta per se ottimale e soprattutto il relativo costo. Si tenga inoltre presente che per poter correttamente aderire alle varie tipologie di sanatorie proposte, dovranno essere inviate agli uffici competenti apposite dichiarazioni nei termini e nelle modalità successivamente esposte.
Iniziamo dunque la trattazione individuando le tre principali tipologie di sanatorie attuabili:

1. Il Condono Tombale
2. La Dichiarazione Integrativa
3. Il Concordato

Inoltre è prevista la possibilità di sanare le liti pendenti con il fisco e/o di prevenire la nascita di futuri contenziosi che possono risultare onerosi per entrambe le parti indipendentemente dal risultato finale.

Appare dunque questa la panoramica generale degli argomenti trattati, anche se successivamente il lettore prenderà conoscenza di ulteriori strumenti a sua disposizione non specificatamente qui menzionati ma strettamente connessi a quelli precedentemente richiamati.
Appare doveroso ricordare che per quanto lo scrivente si sia operato per un'esposizione più chiara e semplice possibile, sono tali e tante le regole da considerare, che si raccomanda sempre il lettore di leggere attentamente quanto indicato dalla legge nonchè dalle relative circolari esplicative delle Entrate e qualora fosse ancora indeciso o dubbioso sulle possibilità e modalità di applicazione, di appoggiarsi a studi professionali specializzati.

IL CONDONO TOMBALE


(art. 9 finanziaria 2003 – definizione automatica per gli anni pregressi)

Tra i vari strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria per sanare le posizioni fiscali degli anni pregressi, sicuramente quella qui di seguito esaminata risulta essere la più completa in quanto (lo ricorda la parola stessa) copre definitivamente la quasi totalità delle imposte e preclude l'eventuale futura pretesa del fisco per i periodi di imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Inoltre, stante la sua particolare modalità di applicazione i contribuenti interessati potranno preventivamente valutarne il costo e successivamente, qualora risultasse eccessivo, procedere al calcolo delle altre due sanatorie (anche per tale motivo risulta essere il primo ad essere considerato in questa serie di articoli riguardanti le sanatorie fiscali).
Vediamo schematicamente quali sono i principali vantaggi per chi volesse aderire a questa tipologia di definizione:

1. il periodo di imposta sanato diventa definitivo e pertanto non è più possibile che l'amministrazione finanziaria avanzi alcuna pretesa in merito o che possa effettuare controlli tramite accessi ispezioni o accertamenti; per chiarire tale concetto si può pensare ad un congelamento definitivo dei valori a suo tempo dichiarati;
2. conseguentemente a ciò, non possono essere irrogate sanzioni amministrative per gli anni coperti dal condono;
3. la copertura del condono tombale si estende alla sfera penale, in quanto viene prevista la non punibilità per i reati di fonte tributaria;
4. il condono tombale consente inoltre di regolarizzare le scritture contabili procedendo alla rimozione di attività o passività in realtà inesistenti e/o alla conseguente inscrizione di attività/passività. (le attività omesse scontano un'imposta sostitutiva del 6%. La circolare esplicativa 12/E dispone che l'imposta deve essere sommata a quella dovuta per il condono tombale).

Come si avrà modo di constatare, la sanatoria risulta essere accessibile anche a soggetti che nulla hanno da temere dal fisco ma che per loro sicurezza e tranquillità possono (con importi che a volte appaiono essere quasi simbolici) definire i periodi di imposta precedenti.
Per chiarezza espositiva procederemo ad identificare prima i soggetti che possono accedere al condono, successivamente i periodi e le tipologie di imposte sanabili, le cause ostative cioè di impedimento di adesione alla sanatoria, i relativi costi ed infine le modalità e i termini di pagamento così come sono ad oggi determinati.

I Soggetti Ammessi


Vengono ammessi tutte le tipologie di soggetti indipendentemente dalla loro forma giuridica e posizione tributaria; possono pertanto accedere per esempio sia le persone fisiche che società di capitali, società di persone, enti commerciali e non esistenti sia prima che dopo l'inizio dei periodi condonabili.

Periodi di Imposta Sanabili


Particolarità del condono tombale è che non può essere definito un singolo periodo di imposta; se si decide di aderire al tombale si devono necessariamente e a pena di nullità ricomprendere nella sanatoria tutti i periodi considerati dalla legge. Tali periodi sono quelli compresi tra il 1997 e il 2001 compreso il periodo relativo al 1996 se la relativa dichiarazione è stata omessa. Pertanto se per esempio un soggetto titolare di redditi da lavoro autonomo fosse stato in precedenza per gli anni 1998 e 1999 dipendente e non avesse presentato alcuna dichiarazione dei redditi qualora volesse aderire al condono, dovrà considerare non solo gli anni in cui ha svolto la libera professione ma anche quelli in cui è risultato essere dipendente.
Per quanto concerne l'Imposta sul Valore Aggiunto – IVA - sono sanabili gli anni dal 1998 al 2001 mentre il 1997 rientra nella definizione solo se la relativa dichiarazione è stata omessa.

Non devono essere ricompresi gli anni in cui il soggetto d'imposta risultava essere inesistente (per esempio una società di capitali costituita nel 2000 dovrà condonare solo il 2000 e il 2001).

Tipologie di imposte ammesse


Le imposte oggetto di definizione automatica sono le seguenti:

- IRPEF e relative addizionali
- IRPEG
- ILOR
- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi
- IRAP
- Imposta sul patrimonio netto delle imprese
- Contributo Straordinario per l'Europa
- IVA

Per la definizione delle imposte indirette diverse dall'IVA si rimanda ai successivi articoli e comunque viene contemplata all'articolo 11 della finanziaria 2003 (Legge 289 del 27/12/2003).
L'art. 9 comma 1 sancisce l'obbligatorietà (a pena di nullità) per i contribuenti interessati, a definire TUTTE le imposte dirette precedentemente richiamate oltre all'IVA che resta facoltativa. E' fondamentale dunque per la corretta applicazione della norma che il contribuente prenda in esame tutte le tipologie di imposta che lo interessano con la facoltà di poter tralasciare l'IVA che, in quel caso non risulterà coperta da eventuali accertamenti. (analogo discorso vale qualora si volesse condonare solo l'IVA e non le imposte dirette).
Gli anni in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione sono sanabili; l'unica esclusione si ha nel caso in cui un soggetto non abbia mai presentato alcuna dichiarazione. Si ricorda che non sono da considerarsi omesse, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.

Cause di esclusione


Non possono accedere alla sanatoria tombale i soggetti a cui prima del 1 gennaio 2003 è stato notificato verbale di constatazione con esito positivo, avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette ed IVA, invito al contraddittorio. Inoltre risulta essere causa ostativa di adesione la formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione di un'azione penale già esercitata oltre che la già citata omissione della dichiarazione per tutti i periodi da sanare.

Costo dell'operazione


Le regole base da tenere in considerazione per l'applicazione della sanatoria in esame sono le seguenti:

Per tutte le tipologie di imposte il costo risulta essere pari all'8% per ogni singolo periodo delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata.
Qualora ciascuna imposta lorda o sostitutiva risultasse superiore a € 10.000,00 all'eccedenza si applica l'aliquota del 6% . se l'eccedenza risulta essere superiore a € 20.000,00 all'eccedenza si applica l'aliquota del 4%.

Per quanto concerne l'IVA la definizione si perfeziona pagando un'aliquota del 2% dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo d'imposta, oltre che dell'imposta detratta.
Qualora l'IVA dovuta su cui calcolare il 2% risulti essere superiore a € 200.000 si applica l'aliquota dell'1,5% se superiore a € 300.000 si applica sulle eccedenze l'aliquota dell'1%. Analogo discorso vale per il calcolo sull'IVA detratta.
Quanto detto può risultare più chiaro nelle seguenti tabelle:

Tabella n. 1: tutte le imposte definibili con esclusione dell'IVA
Imposta lorda Aliquote da applicare
Fino a 10.0008%
Da 10.000 a 20.0006%
Oltre 20.0004%

Tabella n. 2: IVA
Imposta relativa alle cessioni e prestazioni Aliquote da applicare
Fino a 200.0002%
Da 200.000 a 300.0001,5%
Oltre 300.0001%


Vediamo ora un caso concreto di applicabilità delle regole fin qui enunciate:

Esempio: Un libero professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, in attività dal 1999 vuole aderire alla sanatoria in esame.
Supponiamo per semplicità che precedentemente non abbia mai lavorato.
Essendo una persona fisica la soggettività si presume per tutti i periodi da condonare pertanto il professionista dovrà versare per gli anni 1996, 1997 e 1998 la somma di € 1.500,00 per anno.

Anno 1999

Il primo anno da considerare è il 1999 nel quale a seguito di dichiarazione regolarmente presentata è scaturita un'imposta IRPEF lorda pari a € 15.000,00 le relative addizionali regionali e comunali per € 500 e un'imposta IRAP pari a 9.000,00. Inoltre dalla dichiarazione IVA scaturisce un'imposta a debito per € 40.0000 e un'imposta detratta per € 20.000.
Dai dati riportati avremo dunque:

costo della sanatoria per il 1999:
IRPEF:800 + (il 6% di 5.000) cioè 300= 1.100,00
Addiz. Comunali e Regionali: = 40,00
IRAP: = 720,00
Totale imposte dirette = 1.860,00
IVA esigibile: = 800,00
IVA detratta: = 400,00
Totale IVA = 1.200,00

Per l'anno d'imposta 1999 il costo della sanatoria per il professionista titolare di SOLO questi redditi risulta essere di € 3.060,00

Anno 2000


Per l'anno 2000 il nostro professionista si troverà a dover applicare o i parametri o gli studi di settore per verificare la congruità e la coerenza degli importi dichiarati (il primo anno di attività è una causa di esclusione di applicabilità dei parametri o degli studi di settore).
Supponiamo che debba applicare gli studi di settore e che dall'applicazione della formula risulti essere CONGRUO e COERENTE come si evince dalla dichiarazione da lui a suo tempo presentata.
REGOLA: l'articolo 9 comma 3 bis della legge in esame consente agli esercenti attività d'impresa e agli esercenti arti e professioni soggetti agli studi di settore e ai parametri, di accedere alla definizione automatica pagando un importo prestabilito qualora risultino congrui e coerenti; in particolare:

- se risultano congrui e coerenti oppure non congrui ma si sono adeguati il costo risulta di € 500,00;
- se risultano congrui ma non coerenti il costo risulta di € 700,00.

Pertanto, riprendendo l'esempio del libero professionista per sanare il 2000 gli basterà pagare € 500,00 essendo risultato congruo e coerente.

Anno 2001


Per l'anno 2001 il professionista risulta congruo ma non coerente. Il costo sarà dunque di € 700,00 per quanto sopra detto.

Complessivamente il professionista volendo aderire alla sanatoria dovrà versare l’importo complessivo di € 4.260,00 + 4.500,00 per gli anni antecedenti all’inizio della propria attività.

Ovviamente l'esempio riportato è stato appositamente semplificato per far familiarizzare il lettore con le modalità di calcolo della sanatoria. Nell'applicazione effettiva si dovrà tener conto di ulteriori fattori quali la mancanza di cause ostative, la presenza di altre tipologie di redditi e soprattutto la convenienza rispetto alle altre due tipologie di sanatorie.

A prescindere dai calcoli scaturiti dalle formule, sono stati individuati dei versamenti minimali per ciascun periodo di imposta da effettuare. Tali minimali variano a seconda dei soggetti e delle imposte per i cui importi si rimanda alle tabelle di cui all'art. 9 sono specificate nelle tabelle e sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 3: versamenti minimi su tutte le imposte definibili con esclusione dell'IVA
Minimale da VersareSoggetti
100- p.f., s.s. titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- soggetti irpeg art. 87 lett. c) e d) del TUIR se non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo
400
con ricavi e compensi non superiori a 50.000
- p.f. titolari di reddito di impresa
- esercenti arti e professioni
- società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR
- soggetti IRPEG art. 87 a) e b) del TUIR
- soggetti IRPEG art. 87 lett. c) e d) del TUIR se titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo
500
con ricavi e compensi non superiori a 180.000
Stessi soggetti di cui alla precedente riga
600
con ricavi e compensi superiori a 180.000
Stessi soggetti di cui alla precedente riga

Tabella n. 4: versamenti minimi su IVA
Minimale da VersareSoggetti
500Soggetti con volume di affari fino a € 50.000
600Soggetti con volume di affari superiore a 50.000 ma non a € 180.000
700Soggetti con volume di affari superiore a € 180.000

I minimali sopra esposti previsti per le persone titolari di reddito di impresa, gli esercenti arti e professioni, le società e le associazioni vengono applicati anche nel caso in ci si trovi in presenza di periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio. Tale circostanza si verifica solo nel caso in cui il contribuente nell'anno in cui si è creata la perdita non abbia avuto altri redditi che potevano essere compensati. Se così non fosse stato, il contribuente dovrà calcolare l'importo dovuto per la definizione facendo riferimento all'imponibile dichiarato al lordo della perdita.
Pertanto ai fini della sanatoria tombale l'art. 9 al comma 7 sancisce l'irrilevanza delle perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Da ciò ne consegue che tali perdite non possono essere computate in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per i quali si dovrà procedere al ricalcalo dell'imposta lorda ai fini della definizione. (si dovrà sommare all'imponibile la perdita generata nell'esercizio precedente); tuttavia fanno eccezione le perdite divenute definitive in quanto generatesi in periodi di imposta non più oggetto di rettifiche oppure le perdite per le quali il contribuente versi una somma pari al 10% delle perdite stesse, così facendo il contribuente potrà riportarsi anche nell'esercizio successivo l'intera perdita; qualora decidesse di affrancare la perdita solo in parte, cioè di versare il 10% calcolato solo su una parte della perdita, si potrà riportare nell'esercizio successivo solo la quota affrancata.

Esempio: una società di capitali a responsabilità limitata nel 2000 ha avuto una perdita di € 10.000,00
quindi per il 2000 versa solo i minimali.
Nel 2001 ha invece avuto un imponibile già al netto dell'utilizzo della perdita di € 20.000,00. Per definire tale annualità applicando le suddette percentuali dovrà ricalcolare l'imponibile sommando la perdita a suo tempo detratta e giungendo quindi ad una base di calcolo di € 30.000,00 Qualora decidesse di riportare la perdita per l'esercizio 2002 dovrà versare un importo pari al 10% di € 10.000,00.

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni omesse il costo per ciascuna dichiarazione e per ciascuna annualità risulta essere il seguente:

- € 1.500,00 per le persone fisiche.
- € 3.000,00 per le società e associazioni di cui all'art. 5 e per gli altri soggetti indicati nell'art. 87 del TUIR.


ATTENZIONE!!!


La definizione automatica non si perfeziona quando la dichiarazione sia presentata da soggetti non ammessi oppure si fondi su dati che non corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione originaria. In tali casi non viene effettuato il rimborso delle somme.

Versamento delle Imposte


Le scadenze di versamento sono le seguenti: 16 maggio 2003 con possibilità di rateizzazione per le persone fisiche il cui costo complessivo superi € 3.000,00 mentre per gli altri soggetti € 6.000,00.
Gli importi eccedenti tali soglie possono essere versati in 2 rate di pari ammontare entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004 maggiorati degli interessi al tasso legale a partire dal 16 maggio 2003.
Da ultimo si segnala come NON sia possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti di imposta.

Presentazione della dichiarazione


I contribuenti che si avvalgono della sanatoria tombale devono presentare una dichiarazione integrativa entro il 16 maggio 2003. Da quanto precisato nella circolare 12/E non è in ogni caso consentita la tardiva presentazione della dichiarazione che verrà pertanto considerata omessa.
Le modalità di presentazione possono essere di due specie:

- presentazione della dichiarazione in via telematica tramite il servizio Internet o Entratel secondo le modalità ordinarie previste dalle dichiarazioni fiscali.
- In forma riservata a uffici postali o banche convenzionate.

I contribuenti che si avvalgono della facoltà di presentare la dichiarazione in forma riservata non devono pagare le imposte tramite il consueto modulo F24 bensì versare l'importo direttamente alla banca o all'ufficio postale presso il quale depositano la dichiarazione.


Conclusioni


Tra le diverse tipologie di sanatorie a disposizione del contribuente quella di cui all'art. 9 della finanziaria 2003 qui analizzata risulta essere sicuramente quella accessibile alla stragrande maggioranza di contribuenti. Tuttavia nei successivi articoli di prossima pubblicazione verranno trattati non solo gli altri strumenti a disposizione del contribuente per regolarizzarsi con il fisco, ma si procederà anche a fornire esempi specifici su come si possa alternativamente o contemporaneamente applicare diverse sanatorie nel medesimo anno per poter avere una completa e totale copertura.
Considerata la vastità della materia e soprattutto le innumerevoli situazioni possibili il presente articolo non risulta essere esaustivo di tutte le soluzioni possibili; pertanto stante anche la delicatezza delle materie trattate qualora si presentassero casi particolari, si raccomanda non solo di leggere sempre molto attentamente la normativa qui esaminata e disponibile sul sito delle finanze www.finanze.it ma, per non correre il rischio di commettere errori che possano precludere la copertura garantita dalla sanatoria, di appoggiarsi per casi particolarmente articolati a professionisti specializzati.
autore: Andrea Visconti
pubblicato il : 11-4-2003
La finalità del presente articolo è di porre il lettore in condizione di valutare e scegliere quale possa essere la scelta ottimale e soprattutto il relativo costo per accedere alle sanatorie (condoni fiscali), considerate le molteplici possibilità e le modalità messe a disposizione dal governo.

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Il secondo articolo in materia di sanatorie fiscali concerne l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi e viene trattato nella Finanziaria 2003 all’art. 8.

COLLEGAMENTI
miniatura a colori del logo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali (fonte: http://www.finanze.it/) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali


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