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Il condono - le Sanatorie Fiscali 2003 (I parte) |
autore: Andrea Visconti [email:
visconti@litefarm.com] pubblicato il : 11-4-2003 |
La finalità del presente articolo è di porre il lettore in condizione di valutare e scegliere quale possa essere la scelta ottimale e soprattutto il relativo costo per accedere alle sanatorie (condoni fiscali), considerate le molteplici possibilità e le modalità messe a disposizione dal governo. |
1. Il Condono Tombale
2. La Dichiarazione Integrativa
3. Il Concordato
Inoltre è prevista la possibilità di sanare le liti pendenti con il fisco e/o di prevenire la nascita di futuri contenziosi che possono risultare onerosi per entrambe le parti indipendentemente dal risultato finale.
Appare dunque questa la panoramica generale degli argomenti trattati, anche se successivamente il lettore prenderà conoscenza di ulteriori strumenti a sua disposizione non specificatamente qui menzionati ma strettamente connessi a quelli precedentemente richiamati.
Appare doveroso ricordare che per quanto lo scrivente si sia operato per un'esposizione più chiara e semplice possibile, sono tali e tante le regole da considerare, che si raccomanda sempre il lettore di leggere attentamente quanto indicato dalla legge nonchè dalle relative circolari esplicative delle Entrate e qualora fosse ancora indeciso o dubbioso sulle possibilità e modalità di applicazione, di appoggiarsi a studi professionali specializzati.
Tra i vari strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria per sanare le posizioni fiscali degli anni pregressi, sicuramente quella qui di seguito esaminata risulta essere la più completa in quanto (lo ricorda la parola stessa) copre definitivamente la quasi totalità delle imposte e preclude l'eventuale futura pretesa del fisco per i periodi di imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Inoltre, stante la sua particolare modalità di applicazione i contribuenti interessati potranno preventivamente valutarne il costo e successivamente, qualora risultasse eccessivo, procedere al calcolo delle altre due sanatorie (anche per tale motivo risulta essere il primo ad essere considerato in questa serie di articoli riguardanti le sanatorie fiscali).
Vediamo schematicamente quali sono i principali vantaggi per chi volesse aderire a questa tipologia di definizione:
1. il periodo di imposta sanato diventa definitivo e pertanto non è più possibile che l'amministrazione finanziaria avanzi alcuna pretesa in merito o che possa effettuare controlli tramite accessi ispezioni o accertamenti; per chiarire tale concetto si può pensare ad un congelamento definitivo dei valori a suo tempo dichiarati;
2. conseguentemente a ciò, non possono essere irrogate sanzioni amministrative per gli anni coperti dal condono;
3. la copertura del condono tombale si estende alla sfera penale, in quanto viene prevista la non punibilità per i reati di fonte tributaria;
4. il condono tombale consente inoltre di regolarizzare le scritture contabili procedendo alla rimozione di attività o passività in realtà inesistenti e/o alla conseguente inscrizione di attività/passività. (le attività omesse scontano un'imposta sostitutiva del 6%. La circolare esplicativa 12/E dispone che l'imposta deve essere sommata a quella dovuta per il condono tombale).
Come si avrà modo di constatare, la sanatoria risulta essere accessibile anche a soggetti che nulla hanno da temere dal fisco ma che per loro sicurezza e tranquillità possono (con importi che a volte appaiono essere quasi simbolici) definire i periodi di imposta precedenti.
Per chiarezza espositiva procederemo ad identificare prima i soggetti che possono accedere al condono, successivamente i periodi e le tipologie di imposte sanabili, le cause ostative cioè di impedimento di adesione alla sanatoria, i relativi costi ed infine le modalità e i termini di pagamento così come sono ad oggi determinati.
Non devono essere ricompresi gli anni in cui il soggetto d'imposta risultava essere inesistente (per esempio una società di capitali costituita nel 2000 dovrà condonare solo il 2000 e il 2001).
- IRPEF e relative addizionali
- IRPEG
- ILOR
- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi
- IRAP
- Imposta sul patrimonio netto delle imprese
- Contributo Straordinario per l'Europa
- IVA
Per la definizione delle imposte indirette diverse dall'IVA si rimanda ai successivi articoli e comunque viene contemplata all'articolo 11 della finanziaria 2003 (Legge 289 del 27/12/2003).
L'art. 9 comma 1 sancisce l'obbligatorietà (a pena di nullità) per i contribuenti interessati, a definire TUTTE le imposte dirette precedentemente richiamate oltre all'IVA che resta facoltativa. E' fondamentale dunque per la corretta applicazione della norma che il contribuente prenda in esame tutte le tipologie di imposta che lo interessano con la facoltà di poter tralasciare l'IVA che, in quel caso non risulterà coperta da eventuali accertamenti. (analogo discorso vale qualora si volesse condonare solo l'IVA e non le imposte dirette).
Gli anni in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione sono sanabili; l'unica esclusione si ha nel caso in cui un soggetto non abbia mai presentato alcuna dichiarazione. Si ricorda che non sono da considerarsi omesse, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.
Per tutte le tipologie di imposte il costo risulta essere pari all'8% per ogni singolo periodo delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata.
Qualora ciascuna imposta lorda o sostitutiva risultasse superiore a € 10.000,00 all'eccedenza si applica l'aliquota del 6% . se l'eccedenza risulta essere superiore a € 20.000,00 all'eccedenza si applica l'aliquota del 4%.
Per quanto concerne l'IVA la definizione si perfeziona pagando un'aliquota del 2% dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo d'imposta, oltre che dell'imposta detratta.
Qualora l'IVA dovuta su cui calcolare il 2% risulti essere superiore a € 200.000 si applica l'aliquota dell'1,5% se superiore a € 300.000 si applica sulle eccedenze l'aliquota dell'1%. Analogo discorso vale per il calcolo sull'IVA detratta.
Quanto detto può risultare più chiaro nelle seguenti tabelle:
Tabella n. 1: tutte le imposte definibili con esclusione dell'IVA
Imposta lorda | Aliquote da applicare |
Fino a 10.000 | 8% |
Da 10.000 a 20.000 | 6% |
Oltre 20.000 | 4% |
Tabella n. 2: IVA
Imposta relativa alle cessioni e prestazioni | Aliquote da applicare |
Fino a 200.000 | 2% |
Da 200.000 a 300.000 | 1,5% |
Oltre 300.000 | 1% |
Esempio: Un libero professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, in attività dal 1999 vuole aderire alla sanatoria in esame.
Supponiamo per semplicità che precedentemente non abbia mai lavorato.
Essendo una persona fisica la soggettività si presume per tutti i periodi da condonare pertanto il professionista dovrà versare per gli anni 1996, 1997 e 1998 la somma di € 1.500,00 per anno.
Il primo anno da considerare è il 1999 nel quale a seguito di dichiarazione regolarmente presentata è scaturita un'imposta IRPEF lorda pari a € 15.000,00 le relative addizionali regionali e comunali per € 500 e un'imposta IRAP pari a 9.000,00. Inoltre dalla dichiarazione IVA scaturisce un'imposta a debito per € 40.0000 e un'imposta detratta per € 20.000.
Dai dati riportati avremo dunque:
costo della sanatoria per il 1999:
IRPEF: | 800 + (il 6% di 5.000) cioè 300 | = 1.100,00 |
Addiz. Comunali e Regionali: | = 40,00 | |
IRAP: | = 720,00 | |
Totale imposte dirette | = 1.860,00 | |
IVA esigibile: | = 800,00 | |
IVA detratta: | = 400,00 | |
Totale IVA | = 1.200,00 |
Per l'anno d'imposta 1999 il costo della sanatoria per il professionista titolare di SOLO questi redditi risulta essere di € 3.060,00
- se risultano congrui e coerenti oppure non congrui ma si sono adeguati il costo risulta di € 500,00;
- se risultano congrui ma non coerenti il costo risulta di € 700,00.
Pertanto, riprendendo l'esempio del libero professionista per sanare il 2000 gli basterà pagare € 500,00 essendo risultato congruo e coerente.
Complessivamente il professionista volendo aderire alla sanatoria dovrà versare l’importo complessivo di € 4.260,00 + 4.500,00 per gli anni antecedenti all’inizio della propria attività.
Ovviamente l'esempio riportato è stato appositamente semplificato per far familiarizzare il lettore con le modalità di calcolo della sanatoria. Nell'applicazione effettiva si dovrà tener conto di ulteriori fattori quali la mancanza di cause ostative, la presenza di altre tipologie di redditi e soprattutto la convenienza rispetto alle altre due tipologie di sanatorie.
A prescindere dai calcoli scaturiti dalle formule, sono stati individuati dei versamenti minimali per ciascun periodo di imposta da effettuare. Tali minimali variano a seconda dei soggetti e delle imposte per i cui importi si rimanda alle tabelle di cui all'art. 9 sono specificate nelle tabelle e sono riportati nella seguente tabella:
Tabella n. 3: versamenti minimi su tutte le imposte definibili con esclusione dell'IVA
Minimale da Versare | Soggetti |
100 | - p.f., s.s. titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni - soggetti irpeg art. 87 lett. c) e d) del TUIR se non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo |
400 con ricavi e compensi non superiori a 50.000 | - p.f. titolari di reddito di impresa - esercenti arti e professioni - società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR - soggetti IRPEG art. 87 a) e b) del TUIR - soggetti IRPEG art. 87 lett. c) e d) del TUIR se titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo |
500 con ricavi e compensi non superiori a 180.000 | Stessi soggetti di cui alla precedente riga |
600 con ricavi e compensi superiori a 180.000 | Stessi soggetti di cui alla precedente riga |
Tabella n. 4: versamenti minimi su IVA
Minimale da Versare | Soggetti |
500 | Soggetti con volume di affari fino a € 50.000 |
600 | Soggetti con volume di affari superiore a 50.000 ma non a € 180.000 |
700 | Soggetti con volume di affari superiore a € 180.000 |
I minimali sopra esposti previsti per le persone titolari di reddito di impresa, gli esercenti arti e professioni, le società e le associazioni vengono applicati anche nel caso in ci si trovi in presenza di periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio. Tale circostanza si verifica solo nel caso in cui il contribuente nell'anno in cui si è creata la perdita non abbia avuto altri redditi che potevano essere compensati. Se così non fosse stato, il contribuente dovrà calcolare l'importo dovuto per la definizione facendo riferimento all'imponibile dichiarato al lordo della perdita.
Pertanto ai fini della sanatoria tombale l'art. 9 al comma 7 sancisce l'irrilevanza delle perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Da ciò ne consegue che tali perdite non possono essere computate in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per i quali si dovrà procedere al ricalcalo dell'imposta lorda ai fini della definizione. (si dovrà sommare all'imponibile la perdita generata nell'esercizio precedente); tuttavia fanno eccezione le perdite divenute definitive in quanto generatesi in periodi di imposta non più oggetto di rettifiche oppure le perdite per le quali il contribuente versi una somma pari al 10% delle perdite stesse, così facendo il contribuente potrà riportarsi anche nell'esercizio successivo l'intera perdita; qualora decidesse di affrancare la perdita solo in parte, cioè di versare il 10% calcolato solo su una parte della perdita, si potrà riportare nell'esercizio successivo solo la quota affrancata.
Esempio: una società di capitali a responsabilità limitata nel 2000 ha avuto una perdita di € 10.000,00
quindi per il 2000 versa solo i minimali.
Nel 2001 ha invece avuto un imponibile già al netto dell'utilizzo della perdita di € 20.000,00. Per definire tale annualità applicando le suddette percentuali dovrà ricalcolare l'imponibile sommando la perdita a suo tempo detratta e giungendo quindi ad una base di calcolo di € 30.000,00 Qualora decidesse di riportare la perdita per l'esercizio 2002 dovrà versare un importo pari al 10% di € 10.000,00.
Per quanto riguarda invece le dichiarazioni omesse il costo per ciascuna dichiarazione e per ciascuna annualità risulta essere il seguente:
- € 1.500,00 per le persone fisiche.
- € 3.000,00 per le società e associazioni di cui all'art. 5 e per gli altri soggetti indicati nell'art. 87 del TUIR.
- presentazione della dichiarazione in via telematica tramite il servizio Internet o Entratel secondo le modalità ordinarie previste dalle dichiarazioni fiscali.
- In forma riservata a uffici postali o banche convenzionate.
I contribuenti che si avvalgono della facoltà di presentare la dichiarazione in forma riservata non devono pagare le imposte tramite il consueto modulo F24 bensì versare l'importo direttamente alla banca o all'ufficio postale presso il quale depositano la dichiarazione.
COLLEGAMENTI |
![]() indirizzo web: http://www.finanze.it/ |
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