BUILDLAB.COM - il tuo sito di architettura |
pagina stampata il 26-11-2010 [www.buildlab.com] |
Il condono - le Sanatorie Fiscali 2003 (II parte) |
autore: Andrea Visconti [email:
visconti@litefarm.com] pubblicato il : 12-4-2003 |
Il secondo articolo in materia di sanatorie fiscali concerne l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi e viene trattato nella Finanziaria 2003 all’art. 8. |
La normativa prevede la possibilità di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta i cui termini di presentazione siano scaduti entro il 31/10/2002. inoltre si ha la possibilità di presentare le dichiarazioni a suo tempo omesse. Anche in questo caso come per il condono tombale per poter aderire si devono versare le maggiori imposte entro la data del 16 maggio 2003 e presentare sempre entro la medesima data apposita dichiarazione.
La trattazione della normativa nel presente articolo avverrà similmente a quella già effettuata per il condono tombale; verranno individuati i contribuenti ammessi, i periodi di imposta definibili, le imposte e i contributi integrabili, i casi di ostativi oltre che alle modalità di calcolo e di versamento.
Anche qui valgono le raccomandazioni già effettuate nel precedente scritto in merito all'attenzione nell'applicare le regole di seguito esposte ponendo particolare attenzione ai casi in cui possano sorgere eventuali indecisioni sull'applicabilità delle sanatorie in esame.
- Persone fisiche;
- Imprese familiari;
- Società semplici;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- Società di armamento;
- Società di fatto;
- Aziende coniugali gestite o meno in forma societaria;
- Associazioni tra professionisti;
- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società cooperative;
- Società di mutua assicurazione;
- Enti commerciali;
- Società ed enti non residenti;
- In generale i sostituti di imposta.
Un ulteriore differenza rispetto al condono tombale risiede nella necessità da parte delle società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (società semplici e società di persone) oltre che i titolari di aziende coniugali non gestite in forma societaria, la comunicazione alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata dell'avvenuta adesione alla sanatoria in esame e dell'avvenuta spedizione della dichiarazione. Quindi per esempio se una società in nome collettivo decide di aderire alla sanatoria dovrà obbligatoriamente comunicare ai suoi soci l'avvenuta adesione consegnando a loro la dichiarazione trasmessa. Ciò in quanto la norma prevede che le dichiarazioni integrative presentate da tali tipologie di soggetti producono i loro effetti anche nei confronti dei rispetti soci (nel caso di società di persone), associati (per le associazioni), dei coniugi e familiari (nel caso di imprese familiari).
ATTENZIONE: se i soggetti persone fisiche che ricevono la comunicazione di cui sopra decidono di non avvalersi a loro volta della facoltà di presentare dichiarazioni integrative semplici ai sensi dell'art. 8 potranno subire accertamenti parziali da parte degli Uffici delle Entrate ai sensi dell'art 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sulla base dei maggior redditi integrati dalla loro rispettive società o associazioni.
- IRPEF e relative addizionali;
- IRPEG
- Imposte sostitutive
- ILOR
- Imposta sul patrimonio netto delle imprese
- IVA
- IRAP
- Contributo straordinario per l'Europa
- Contributi previdenziali
- Contributo al servizio sanitario nazionale
- Ritenute alla fonte
ATTENZIONE: a differenza del condono tombale la dichiarazione integrativa non prevede la definizione contestuale di tutte le imposte; i contribuenti possono presentare la dichiarazione integrativa con riferimento anche ad una sola imposta o contributo e anche per un singolo periodo di imposta. Questa dunque risulta essere un primo sostanziale elemento di differenziazione dal condono tombale. Infatti in alcuni casi al contribuente può risultare più conveniente sanare solo alcuni dei periodi di imposta sanabili tralasciando gli altri. (si ricorda che gli anni non sanati subiscono una proroga di due anni per quanto concerne i termini di accertamento da parte degli uffici finanziari.)
- Esclusioni derivanti dalla notifica di atti: non possono essere oggetto di integrazione le dichiarazioni riguardanti periodi di imposta per i quali alla data del 1 gennaio 2003 sia stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, invito al contraddittorio da parte degli Uffici.
- Avvisi di accertamento parziale divenuti definitivi alla data del 1 gennaio 2003.
Tuttavia l'integrazione diventa possibile qualora il contribuente provveda entro la data di pagamento degli importi dell'integrazione al versamento delle somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
- Avvisi di accertamento diversi da quelli parziali, definitivi alla data del 1 gennaio 2003.
- Esclusioni derivanti dall'esercizio dell'azione penale per particolari reati tra cui dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili.
I casi di esclusione qui analizzati sono stati volutamente schematizzati per non confondere il lettore stante le numerose particolarità che possono esistere nella realtà. Qualora si fosse incerti sulla possibilità di applicare la sanatoria in esame si raccomanda di rifarsi direttamente alla legge 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) considerate anche le possibilità di regolarizzare gli anni accertati a seguito di quanto disposto dagli articoli 15 e 16 della stessa finanziaria.
Ai fini del calcolo delle maggiori imposte ci si deve rifare alle regole vigenti nel periodo che si vuole integrare. In particolare ai maggiori imponibili si devono applicare le aliquote d'imposta vigenti nei differenti periodi considerati.
Esempio: se si vuole integrare un imponibile IRPEG del 1998 si deve applicare l'aliquota IRPRG vigente nel 1998 che risulta essere diversa da quella vigente nel 2001. Sulle maggiori somme così ottenute non devono essere applicati né gli interessi né le sanzioni amministrative tributarie.
Le modalità di calcolo appaiono dunque essere di non difficile attuazione tenendo presente però che sono stati istituiti (come per il tombale) dei versamenti minimi da effettuare pari a € 300 da versarsi anche nei casi in cui dalla dichiarazione integrativa non emerge alcuna imposta a debito ma solo una minor perdita rispetto alla dichiarazione originaria. Il contribuente pagando il minimale si assicura la riportabilità della perdita.
I versamenti integrativi d'imposta devono venire tassativamente effettuati entro i termini di legge previsti (16 maggio 2003) e non possono essere compensati con eventuali crediti d'imposta.
Rateizzazione: è possibile una rateizzazione degli importi da versare nei seguenti casi:
- persone fisiche: importo superiore a € 3.000,00
- altri soggetti: importo superiore a € 6.000,00
Gli importi eccedenti tali somme possono essere versati in due rate di pari importo entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004 maggiorati degli interessi legali a partire dal 17 maggio 2003.
Da ultimo si ricorda l'indeducibilità delle imposte e dei contributi versati a seguito della richiesta di integrazione.
Tabella n. 1
Reddito imponibile indicato nella dichiarazione originaria | € 200.000,00 |
Maggior reddito imponibile indicato nella dichiarazione integrativa | € 50.000,00 |
Franchigia | € 50.000,00 |
Totale di riferimento | € 300.000,00 |
- Preclusione dell'accertamento (nei limiti sopra indicati)
- Estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali
- Esclusione della punibilità
- Interposizione di persona
- Effetti ai fini contributivi e previdenziali
COLLEGAMENTI |
![]() indirizzo web: http://www.finanze.it/ |
Tutto il materiale in questo sito è copyright © Franco Ponticelli E' vietata la riproduzione anche parziale. Buildlab.com e Franco Ponticelli non sono collegati ai siti recensiti e non sono responsabili del loro contenuto. Tutti i marchi e i loghi citati sono proprietà dei rispettivi proprietari. |